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analisi codici a specchio

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Messaggio  lucagentilin Gio Lug 22, 2010 10:00 am

buongiorno a tutti,
se produco un rifiuto classificabile con un codice a specchio sono obbligato a fare le analisi o posso classificarlo direttamente come pericoloso?
in caso di controlli mi possono rischiedere l'analisi o vendendo che è stato classificato direttamente come pericoloso non ci sono problemi?
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Messaggio  agb67 Gio Lug 22, 2010 2:09 pm

In teoria, le analisi vanno eseguite per provare di avere tra le mani un rifiuto non pericoloso; dichiarandolo pericoloso alla fonte, le analisi non dovrebbero essere necessarie.
Uso il condizionale perche' in realta' i centri di smaltimento/recupero solitamente hanno ottenuto l'autorizzazione con il vincolo di verificare la composizione dei rifiuti in ingresso (vincolo, talora, legato anche a ragioni tecnologiche di processo).
Alla fine, conviene decidere dopo aver sentito il proprio smaltitore.
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Messaggio  valterb Gio Lug 22, 2010 3:08 pm

Non sono d'accordo con agb67.
Le analisi vanno fatte ai fini della classificazione e per poter annotare, sul registro oggi e sul cronologico domani, la produzione dei rifiuti. I rifiuti con i codici specchio viaggeranno con il certificato di analisi che ne stabilisce la natura.
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Messaggio  Bomezio Gio Lug 22, 2010 4:50 pm

Il DM 2 maggio 2006 "Istituzione dell'elenco dei rifiuti", nell'allegato A, stabilisce che "La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.", non dice però in che modo, posso infatti determinare la pericolosità del rifiuto anche in base alle schede di sicurezza delle materie prime e del prodotto da cui deriva.
I certificati di analisi durante il trasporto di rifiuti, a norma del DM 145/98, sono poi previsti solo nel caso i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica.
Esempio: se trasporto una ventina di ecobox contenenti cartucce per stampanti laser da ricaricare (codice a specchio: 08.03.17* o 08.03.18) che possono provenire da una trentina di diverse marche e/o modelli, quanti certificati di analisi dovrei avere sul mezzo, per non parlare del costo da dover fa sostenere al produttore/detentore sicuramente superiore all'acquisto di una cartuccia nuova?
Con questo non volevo dire che le analisi non siano necessarie per stabilire la pericolosità dei rifiuti, ma solamente che i casi non sono tutti uguali tra loro.

Un saluto a tutti
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Messaggio  giampy Gio Lug 22, 2010 6:10 pm

Bomezio ha scritto:Il DM 2 maggio 2006 "Istituzione dell'elenco dei rifiuti", nell'allegato A, stabilisce che "La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.", non dice però in che modo, posso infatti determinare la pericolosità del rifiuto anche in base alle schede di sicurezza delle materie prime e del prodotto da cui deriva.
I certificati di analisi durante il trasporto di rifiuti, a norma del DM 145/98, sono poi previsti solo nel caso i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica.
Esempio: se trasporto una ventina di ecobox contenenti cartucce per stampanti laser da ricaricare (codice a specchio: 08.03.17* o 08.03.18) che possono provenire da una trentina di diverse marche e/o modelli, quanti certificati di analisi dovrei avere sul mezzo, per non parlare del costo da dover fa sostenere al produttore/detentore sicuramente superiore all'acquisto di una cartuccia nuova?
Con questo non volevo dire che le analisi non siano necessarie per stabilire la pericolosità dei rifiuti, ma solamente che i casi non sono tutti uguali tra loro.

Un saluto a tutti

il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
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Messaggio  agb67 Gio Lug 22, 2010 7:17 pm

valterb ha scritto:Non sono d'accordo con agb67.
Le analisi vanno fatte ai fini della classificazione e per poter annotare, sul registro oggi e sul cronologico domani, la produzione dei rifiuti. I rifiuti con i codici specchio viaggeranno con il certificato di analisi che ne stabilisce la natura.
Ringrazio per la cortese obiezione.
Mi permetto di controbattere Wink
L'analisi e' utile ai fini della caratterizzazione del rifiuto e della sua classificazione, ma non ne costituisce condizione necessaria. La procedura di classificazione parte dall'individuazione del codice in base alla attivita' che ha prodotto il rifiuto, e si esegue l'analisi nel caso in cui il codice lasci spazio al dubbio pericoloso-non pericoloso, vale a dire nel caso dei codici specchio.
L'esigenza dell'analisi deriva dal fine della legge, cioe' la protezione dell'ambiente, e vuole evitare che si rischi di trattare come rifiuto non pericoloso un rifiuto che invece e' pericoloso. A mio avviso, se il produttore, per comodita' o necessita', decide di considerare il proprio rifiuto come se fosse pericoloso, a prescindere dal fatto che lo sia o meno, egli sara' in ogni caso costretto ad attivare quella parte di filiera dei rifiuti che e' gia' rispondente ai criteri di massima protezione ambientale. Pertanto, in quest'ottica potrebbe fare a meno di spendere tempo e denaro per un'analisi che di fatto non gli serve.
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Messaggio  Bomezio Ven Lug 23, 2010 8:57 am

il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

La stessa cosa era già stata stabilita con la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente.

saluti a tutti
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Messaggio  toscano Ven Lug 23, 2010 9:11 am

Le analisi, oltre a stabilire la pericolosità o meno di un rifiuto, servono anche a determinarne le caratteristiche di pericolo che sono fondamentali ai fini della sua corretta gestione.
Vero è che in molti casi per il produttore è economicamente più conveniente e cautelativo smaltire il rifiuto con il CER pericoloso.
Ma non sempre è possibile attribuire le classi di pericolosità (punti H) senza effettuare le analisi.
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