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Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
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Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Buongiorno a tutti,
la sentenza del consiglio di stato n. 5257 del 29/05/23 affronta il tema della privativa in materia di gestione dei rifiuti, trattando il caso di un’impresa inizialmente autorizzata a ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati. In fase di rinnovo, è stata tuttavia modificata con una prescrizione che prevedeva il divieto di ricevere tali rifiuti urbani, sulla base della privativa comunale che assegna ai comuni, nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti anche la fase del recupero.
L'azienda ha dunque proposto ricorso, che è stato respinto dal TAR il quale ha ritenuto esserci la “privativa” alla luce di quanto previsto dall’art. 25 comma 4 Dl 1/2012 così l’interessato ha impugnato la pronuncia del TAR davanti al Consiglio di Stato giungendo alla conclusione che la privativa dei Comuni non copre il recupero, non essendo questo mai menzionato nell’art 198 TUA.
In poche parole si ritiene che non esista alcuna privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero.
Tuttavia vorrei capire cosa ne pensate dei punti 22 e 23 che riporto a seguito.
Qualcuno di voi si è mai confrontato con qualche comune in merito al comunicare le quantità relative alla raccolta da privati? Nello specifico commerciamo rottami ferrosi e non ferrosi.
la sentenza del consiglio di stato n. 5257 del 29/05/23 affronta il tema della privativa in materia di gestione dei rifiuti, trattando il caso di un’impresa inizialmente autorizzata a ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati. In fase di rinnovo, è stata tuttavia modificata con una prescrizione che prevedeva il divieto di ricevere tali rifiuti urbani, sulla base della privativa comunale che assegna ai comuni, nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti anche la fase del recupero.
L'azienda ha dunque proposto ricorso, che è stato respinto dal TAR il quale ha ritenuto esserci la “privativa” alla luce di quanto previsto dall’art. 25 comma 4 Dl 1/2012 così l’interessato ha impugnato la pronuncia del TAR davanti al Consiglio di Stato giungendo alla conclusione che la privativa dei Comuni non copre il recupero, non essendo questo mai menzionato nell’art 198 TUA.
In poche parole si ritiene che non esista alcuna privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero.
Tuttavia vorrei capire cosa ne pensate dei punti 22 e 23 che riporto a seguito.
Qualcuno di voi si è mai confrontato con qualche comune in merito al comunicare le quantità relative alla raccolta da privati? Nello specifico commerciamo rottami ferrosi e non ferrosi.
22. La sentenza 410/2022, pur non citandola direttamente, si fa carico di affrontare anche le criticità considerate dalla risposta a interpello 8 marzo 2022, con soluzioni
che pure il Collegio condivide. Alla preoccupazione per cui l’attività di un operatore il quale raccolga e avvii al recupero determinati rifiuti direttamente dai privati potrebbe influire in negativo sul calcolo delle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, si risponde infatti che la tematica può essere N. 04502/2020 REG.RIC. disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
23. Sul punto, è il caso di ricordare che il soggetto il quale eserciti un’attività di recupero come quella di cui si tratta è per definizione un gestore ambientale, come tale iscritto al relativo Albo e tenuto a documentare, attraverso il registro di carico e scarico di cui all’art. 190 d. lgs. 152/2006, “per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero”. Non vi è quindi nessun ostacolo a che il soggetto in questione possa fornire al Comune interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l’apporto del privato.
skywalker2016- Utente Attivo
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