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DPI e Coronavirus
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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DPI e Coronavirus
Buongiorno a tutti,
in questi giorni un pò strani e difficili per tutti e per tutto a causa del Coronavirus alcuni clienti mi stanno ponendo quesiti su come classificare e smaltire i DPI attualmente utilizzati nelle attività produttive NON sanitarie (industrie manifatturiere ecc.).
Io sto dando indicazione se possibile di raccoglierli separatamente (anche per dare un maggior senso di sicurezza agli operatori aziendali per quanto possibile) e di impostare la gestione separata degli stessi con il codice CER 150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 - NON pericoloso.
Quanto sopra ragionando su quello che prevede il DPR 254/2003 in materia di rifiuti sanitari e sulla definizione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Voi cosa ne pensate?
in questi giorni un pò strani e difficili per tutti e per tutto a causa del Coronavirus alcuni clienti mi stanno ponendo quesiti su come classificare e smaltire i DPI attualmente utilizzati nelle attività produttive NON sanitarie (industrie manifatturiere ecc.).
Io sto dando indicazione se possibile di raccoglierli separatamente (anche per dare un maggior senso di sicurezza agli operatori aziendali per quanto possibile) e di impostare la gestione separata degli stessi con il codice CER 150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 - NON pericoloso.
Quanto sopra ragionando su quello che prevede il DPR 254/2003 in materia di rifiuti sanitari e sulla definizione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Voi cosa ne pensate?
Cancaro- Nuovo Utente
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Re: DPI e Coronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
homer- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
Grazie, questa linea guida dell'ISS sui rifiuti urbani supporta la nostra interpretazione concettuale sulla gestione.
Staremo poi a vedere come la penseranno gli smaltitori che dovranno ricevere questi rifiuti.
Staremo poi a vedere come la penseranno gli smaltitori che dovranno ricevere questi rifiuti.
Cancaro- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 11.06.14
Re: DPI e Coronavirus
resta il fatto che se li tieni come rifiuti potenzialmente possono stare in azienda da te fino a 1 anno, magari si potrebbero disinfettare con un goccio di alcool?
è solo una idea, ma se in una azienda non si riscontrano casi positivi non vedo perchè tenerli così tanto tempo nel deposito temporaneo.
e vorrei un parere in merito, giusto per intavolare una discussione al fine del miglioramento.
grazie!
è solo una idea, ma se in una azienda non si riscontrano casi positivi non vedo perchè tenerli così tanto tempo nel deposito temporaneo.
e vorrei un parere in merito, giusto per intavolare una discussione al fine del miglioramento.
grazie!
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: DPI e Coronavirus
Buon giorno.
riapro la questione sperando in un confronto.
premessa normativa
1. la linea guida
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
da indicazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
2. una recente newsletter di tuttoambiente
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/smaltimento-mascherine-e-guanti-luoghi-di-lavoro-covid-19/
fa riferimento alla circolare del ministero della salute Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che potete leggere qui
http://www.prefettura.it/enna/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1181&file=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTgxL0NpcmNvbGFyZV9NaW5pc3Rlcm9fZGVsbGFfU2FsdXRlX24uXzU0NDNfZGVsXzIyX2ZlYmJyYWlvXzIwMjAucGRm&&coming=bmV3cy9Db211bmljYXRvX3N0YW1wYS04NTY3ODEyLmh0bQ==
dubbio
l'attribuzione del codice CER 180103 suggerito dalla newlsetter menzionata, si aggancia ad una indicazione di una circolare ministeriale che si applica in ambito sanitario, per cui è certa la contaminazione del guanto o mascherina. Ma in ambito lavorativo/produttivo? Si parte dal presupposto che il lavoratore sia sano o asintomatico.
per il sano il CER180103 sarebbe inadatto
per l'asintomatico... bo. chiaro non abbiamo le competenze per entrare sul fatto che sia infettivo (ovvio... non so se è asintomatico, quindi mi serve questa valutazione per estenderla a tutti i guanti e mascherina in azienda)
ricordo che il cer180103 comporta l'applicazione dei DPR 254/2003 e dell'ADR
Voi, dalle vostre province avete spunti di riflessioni?
claudia
riapro la questione sperando in un confronto.
premessa normativa
1. la linea guida
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
da indicazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
2. una recente newsletter di tuttoambiente
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/smaltimento-mascherine-e-guanti-luoghi-di-lavoro-covid-19/
fa riferimento alla circolare del ministero della salute Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che potete leggere qui
http://www.prefettura.it/enna/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1181&file=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTgxL0NpcmNvbGFyZV9NaW5pc3Rlcm9fZGVsbGFfU2FsdXRlX24uXzU0NDNfZGVsXzIyX2ZlYmJyYWlvXzIwMjAucGRm&&coming=bmV3cy9Db211bmljYXRvX3N0YW1wYS04NTY3ODEyLmh0bQ==
dubbio
l'attribuzione del codice CER 180103 suggerito dalla newlsetter menzionata, si aggancia ad una indicazione di una circolare ministeriale che si applica in ambito sanitario, per cui è certa la contaminazione del guanto o mascherina. Ma in ambito lavorativo/produttivo? Si parte dal presupposto che il lavoratore sia sano o asintomatico.
per il sano il CER180103 sarebbe inadatto
per l'asintomatico... bo. chiaro non abbiamo le competenze per entrare sul fatto che sia infettivo (ovvio... non so se è asintomatico, quindi mi serve questa valutazione per estenderla a tutti i guanti e mascherina in azienda)
ricordo che il cer180103 comporta l'applicazione dei DPR 254/2003 e dell'ADR
Voi, dalle vostre province avete spunti di riflessioni?
claudia
lotus1- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
allora
intanto grazie per la circolare
per come la vedo io si tratta di 180103 quando si tratta di ambienti sanitari
per quanto riguarda l'ulteriore classificazione andrà fatta solo in presenza di casi sospetti in ambito lavorativo e successiva sanificazione.
per quanto riguarda la classificazione credo che comunque se deve essere un materiale UN allora o va con il 15002 o con il 18 e in ogni caso vince la pericolosità.
non andranno quindi negli urbani anche se il comune ha per caaso deliberato di inviarli ad incenerimento (come mi sembra stiano facendo molti comuni)
ciao
intanto grazie per la circolare
per come la vedo io si tratta di 180103 quando si tratta di ambienti sanitari
per quanto riguarda l'ulteriore classificazione andrà fatta solo in presenza di casi sospetti in ambito lavorativo e successiva sanificazione.
per quanto riguarda la classificazione credo che comunque se deve essere un materiale UN allora o va con il 15002 o con il 18 e in ogni caso vince la pericolosità.
non andranno quindi negli urbani anche se il comune ha per caaso deliberato di inviarli ad incenerimento (come mi sembra stiano facendo molti comuni)
ciao
beltrale- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
in proposito segnalo questo articolo di ambiente&sicurezza:
https://www.ambientesicurezzaweb.it/coronavirus-e-rifiuti-le-indicazioni-di-piemonte-e-lombardia/?utm_term=455485+-+https%3A%2F%2Fwww.ambientesicurezzaweb.it%2Fcoronavirus-e-rifiuti-le-indicazioni-di-piemonte-e-lombardia%2F&utm_campaign=Campagne+NBM+Ambiente+e+Sicurezza+-+ASWEB_20200330_07-2020&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=94879+-+45913+%282020-03-30%29
in cui si riporta una Nota della regione Piemonte che, riferendosi al rapporto citato dell'ISS, assimila i DPI usati in ambito produttivo ai RSAU e quindi "impone" il loro conferimento nell'indifferenziata:
mah...
https://www.ambientesicurezzaweb.it/coronavirus-e-rifiuti-le-indicazioni-di-piemonte-e-lombardia/?utm_term=455485+-+https%3A%2F%2Fwww.ambientesicurezzaweb.it%2Fcoronavirus-e-rifiuti-le-indicazioni-di-piemonte-e-lombardia%2F&utm_campaign=Campagne+NBM+Ambiente+e+Sicurezza+-+ASWEB_20200330_07-2020&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=94879+-+45913+%282020-03-30%29
in cui si riporta una Nota della regione Piemonte che, riferendosi al rapporto citato dell'ISS, assimila i DPI usati in ambito produttivo ai RSAU e quindi "impone" il loro conferimento nell'indifferenziata:
regione piemonte ha scritto:Oggetto: Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione
dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati
all'interno delle attività economiche produttive.
In riferimento alla particolare situazione emergenziale che si sta attraversando, facendo seguito alle
indicazioni contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 predisposto a
seguito del parere reso dal medesimo Istituto al Ministero della Salute, con la presente si precisa che
anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per
la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare
devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del
servizio rifiuti, in coerenza con le indicazioni della scheda allegata predisposta dall’Istituto Superiore della
Sanità.
E’ inoltre consigliabile, in coerenza con le indicazioni dell’ISS, chiudere a scopo cautelativo in doppio
sacchetto il rifiuto indifferenziato, onde evitare rotture accidentali che possano essere fonte di
preoccupazione.
Si trasmettono infine il suddetto Rapporto 3/2020 ed il decalogo sulle modalità di conferimento dei rifiuti
redatti dall’Istituto Superiore di Sanità con l'invito a renderlo visibile e divulgarlo ai vostri associati nelle
modalità abitualmente adoperate per diffondere le notizie.
mah...
cescal64- Utente Attivo
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Età : 60
Località : bologna
Re: DPI e Coronavirus
l'imposizione della Regione Piemonte verso l'indifferenziato deriva dal fatto che in questo modo andrebbe praticamente di sicuro verso l'incenerimento, per cui verso una maggior tutela.
Aziendalmente noi abbiamo deciso fin dal'inizio di gestire guanti e mascherine con il CER 180103, ovvero verso una maggior tutela.
La mia domanda questo proposito è relativa al deposito temporaneo di questi rifiuti, di cui forse si è già parlato ma ancora non mi è chiaro.
Inizialmente noi avevamo 1 solo contenitore per questo cer, gestito all'interno dell'infermeria.
Adesso abbiamo collocato vari contenitori dove i lavoratori stanno smaltendo i DPI a fine turno.
Stiamo effettuando i carichi parziali sul registro ogni 5 giorni.
Posso continuare a effettuare lo smaltimento con cadenza mensile, o avendo molti contenitori che superano i 200l complessivi il ritiro deve essere effettuato entro 5 giorni?
Cioè...i 200litri di cui parla la normativa riguardano il singolo contenitore, o la somma totale del cer in azienda?
La normata dice questo:
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni
Grazie
Aziendalmente noi abbiamo deciso fin dal'inizio di gestire guanti e mascherine con il CER 180103, ovvero verso una maggior tutela.
La mia domanda questo proposito è relativa al deposito temporaneo di questi rifiuti, di cui forse si è già parlato ma ancora non mi è chiaro.
Inizialmente noi avevamo 1 solo contenitore per questo cer, gestito all'interno dell'infermeria.
Adesso abbiamo collocato vari contenitori dove i lavoratori stanno smaltendo i DPI a fine turno.
Stiamo effettuando i carichi parziali sul registro ogni 5 giorni.
Posso continuare a effettuare lo smaltimento con cadenza mensile, o avendo molti contenitori che superano i 200l complessivi il ritiro deve essere effettuato entro 5 giorni?
Cioè...i 200litri di cui parla la normativa riguardano il singolo contenitore, o la somma totale del cer in azienda?
La normata dice questo:
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni
Grazie
markuzzo- Membro della community
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Re: DPI e Coronavirus
esatto, avendo volontariamente scelto di classificarli come rifiuti potenzialmente infetti queste sono le regole cui dovete sottostare.
entro 5 giorni dal superamento dei 200 litri e indipendentemente con cadenza mensile.
entro 5 giorni dal superamento dei 200 litri e indipendentemente con cadenza mensile.
beltrale- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
beltrale ha scritto:esatto, avendo volontariamente scelto di classificarli come rifiuti potenzialmente infetti queste sono le regole cui dovete sottostare.
entro 5 giorni dal superamento dei 200 litri e indipendentemente con cadenza mensile.
ma i 200l sono il singolo contenitore...o la somma dei contenitori?
markuzzo- Membro della community
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Re: DPI e Coronavirus
markuzzo ha scritto:beltrale ha scritto:esatto, avendo volontariamente scelto di classificarli come rifiuti potenzialmente infetti queste sono le regole cui dovete sottostare.
entro 5 giorni dal superamento dei 200 litri e indipendentemente con cadenza mensile.
ma i 200l sono il singolo contenitore...o la somma dei contenitori?
io direi la somma dei contenitori, un singolo contenitore con rifiuti infettivi da 200 lt non te lo prende nessun forno
tfrab- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
quindi ogni 5 giorni dovrei effettuare un ritiro dei contenitori?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
markuzzo- Membro della community
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Re: DPI e Coronavirus
markuzzo ha scritto:quindi ogni 5 giorni dovrei effettuare un ritiro dei contenitori?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
posto che comunque il deposito temporaneo è una responsabilità di cui qualcuno (e parlo della salubrità) deve rendere conto (lo hai citato tu nella tua sezione), posto che è un requisito, ti assicuro che gli ospedali li portano via eccome.
non so se hai visto le scatole ma la maggior parte hanno anche la dicitura con la data della chiusura proprio per verificare questo.
comunque sarebbe la stessa risposta che darei all'ospedale (che comunque spesso utilizza l'autoclave e quindi..).
in ogni caso non ho mai visto contenitori da 200 L di rifiuti potenzialmente infetti, le scatole di solito sono da 20/40/60/80.
insisto che comunque la raccolta è mensile: quindi al massimo fai girare una sola scatola a settimana per lo stabilimento e alla fine del mese le porti via.
beltrale- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
siccome mi sono espressa male volevo dire "insisto che comunque la raccolta è minimo mensile anche se non superi i 200 l: quindi se vuoi optare per questo criterio (hai meno di 200 litri ) al massimo fai girare una sola scatola a settimana per lo stabilimento e alla fine del mese le porti via.
beltrale ha scritto:markuzzo ha scritto:quindi ogni 5 giorni dovrei effettuare un ritiro dei contenitori?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
posto che comunque il deposito temporaneo è una responsabilità di cui qualcuno (e parlo della salubrità) deve rendere conto (lo hai citato tu nella tua sezione), posto che è un requisito, ti assicuro che gli ospedali li portano via eccome.
non so se hai visto le scatole ma la maggior parte hanno anche la dicitura con la data della chiusura proprio per verificare questo.
comunque sarebbe la stessa risposta che darei all'ospedale (che comunque spesso utilizza l'autoclave e quindi..).
in ogni caso non ho mai visto contenitori da 200 L di rifiuti potenzialmente infetti, le scatole di solito sono da 20/40/60/80.
insisto che comunque la raccolta è mensile: quindi al massimo fai girare una sola scatola a settimana per lo stabilimento e alla fine del mese le porti via.
beltrale- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: DPI e Coronavirus
markuzzo ha scritto:quindi ogni 5 giorni dovrei effettuare un ritiro dei contenitori?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
Tutto dipende dalla dimensione della struttura.
Nei grandi ospedali normalmente il ritiro e' giornaliero! Le cliniche un po' piu' piccole bi-trisettimanale..
Il contenitore DEVE essere datato quando viene chiuso, proprio per poter verificare ragionevolmente quantita' e permanenza in deposito temporaneo...ma siamo in Italia e ovviamente tutto viene "interpretato" nella maniera piu' comoda.
bcrick- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.03.10
Località : Cagliari
Re: DPI e Coronavirus
bcrick ha scritto:markuzzo ha scritto:quindi ogni 5 giorni dovrei effettuare un ritiro dei contenitori?
A livello pratico mi sembra praticamente impossibile, soprattutto in questo periodo
negli ospedali ritirano tutti i contenitori sanitari ogni 5gg?
Tutto dipende dalla dimensione della struttura.
Nei grandi ospedali normalmente il ritiro e' giornaliero! Le cliniche un po' piu' piccole bi-trisettimanale..
Il contenitore DEVE essere datato quando viene chiuso, proprio per poter verificare ragionevolmente quantita' e permanenza in deposito temporaneo...ma siamo in Italia e ovviamente tutto viene "interpretato" nella maniera piu' comoda.
grazie per le risposte
markuzzo- Membro della community
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Data d'iscrizione : 12.05.11
Suggerimento per la gestione di DPI e simili
Buongiorno a tutti,
mi preme ricordare che la classificazione e gestione dei rifiuti (tra i quali rientrano quelli a rischio infettivo) è sostanzialmente collaterale e diversa dalla normale procedura di classificazione e gestione degli altri rifiuti (o degli stessi per le altre caratteristiche di pericolo).
Il rischio infettivo, infatti, non rientra nell'ambito della valutazione di sicurezza chimica e pertanto, a questi, non si applicano i criteri "normali" di classificazione dei cd. rifiuti eventualmente a specchio.
Oltre alle tempistiche di gestione del deposito temporaneo diverse (attenzione 5 gg dalla chiusura del contenitore, non dalla produzione del rifiuto... è una follia che si presta a distrosioni, ma è così) il giudizio di maggiore rilievo per l'attribuzione dell'eventuale caratteristica di pericolo HP9, a mio avviso, è quello del Medico del Lavoro.
In altri termini, il Medico del Lavoro, sulla base di sue valutazioni (piuttosto semplici, aggiungerei) può concludere se ci si trovi in una situazione a rischio infettivo (ad esempio casi conclamati in azienda o attività a rischio, tipo impresa di pulizia in ambienti da sanitizzare) o una situazione di normale profilassi.
Certamente la posizione assunta da Regione Lombardia con l'Ordinanza risolve, e di parecchio, i problemi ed è, sempre a mio avviso legalmente solida e ben strutturata. Non posso certamente dare lo stesso giudizio della Circolare della Regione Piemonte, che però ammetto di non conoscere nella sua forma originale ma solo attraverso il riporto di siti web: Per evitare di incorrere in violazione di norme sulla gestione dei rifiuti smaltendo gli stessi imporpriamente (DPI aziendali nei cassonetti) NON basta, la copertura di una circolare.
In generale, sarebbe buona cosa che il Medico del Lavoro aziendale facesse propria una posizione del tipo che allego sotto e, di conseguenza motivasse la correttezza della classificazione dei rifiuti in relazione allo specifico rischio sanitario.
Gestione dei rifiuti costituiti da mascherine chirurgiche, DPI e similari.
In merito alla gestione dei rifiuti costituiti da DPI, mascherine chirurgiche, ma anche fazzoletti usati e altro non specificamente regolamentato, utilizzate in ambienti non sanitari e/o non a rischio specifico, è utile valutare le seguenti situazioni:
1. Se provengono da un ambiente dove è stato registrato un focolaio di infezione da SARS-CoV-2, allora questi materiali devono essere considerati a rischio infettivo e classificati con il codice 180103*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni e ad essi deve essere attribuito la caratteristica di pericolo HP9 (in aggiunta, se del caso, di eventuali altre caratteristiche), conformemente a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.
In questo caso il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati secondo le procedure previste dalla norma, utilizzando appositi imballaggi a perdere (cd. biobox), recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico seguendo, in particolare, le modalità di chiusura e registrazione documentale degli imballaggi specificamente previsti.
2. Se, invece, sono state utilizzate solamente a scopo preventivo, e quindi il luogo di provenienza non è un focolaio anche solo potenziale di infezione da SARS-CoV-2, i rifiuti possono essere, ragionevolmente, valutati non a rischio infettivo come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020, aggiornato al 14 marzo 2020, dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti per i rifiuti urbani di analoga natura generati da soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria.
In questo caso è possibile classificare i rifiuti con i seguenti codici:
a. 150203: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202. Questi rifiuti non presentano altre caratteristiche di pericolo);
b. 150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose assegnando agli stessi caratteristiche di pericolo come ordinariamente sempre fatto (per rifiuti che presentano altre caratteristiche di pericolo).
Ad ogni modo, tali specifici rifiuti dovrebbero essere depositati e gestiti separatamente da eventuali altri rifiuti contraddistinti dal medesimo codice (ad es. stracci o materiali filtranti da processi) e, in conformità con le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti, nel documento sopra richiamato, appare adeguato disporre dei rifiuti avvolgendo gli stessi con un doppio strato/involucro protettivo in aggiunta al primo, se non già presente nel contenitore primario.
Si precisa che le caratteristiche di pericolo diverse dall’infettività (HP9) dovranno essere, comunque, valutate secondo i criteri previsti dalla Decisione 2000/532/CE.
mi preme ricordare che la classificazione e gestione dei rifiuti (tra i quali rientrano quelli a rischio infettivo) è sostanzialmente collaterale e diversa dalla normale procedura di classificazione e gestione degli altri rifiuti (o degli stessi per le altre caratteristiche di pericolo).
Il rischio infettivo, infatti, non rientra nell'ambito della valutazione di sicurezza chimica e pertanto, a questi, non si applicano i criteri "normali" di classificazione dei cd. rifiuti eventualmente a specchio.
Oltre alle tempistiche di gestione del deposito temporaneo diverse (attenzione 5 gg dalla chiusura del contenitore, non dalla produzione del rifiuto... è una follia che si presta a distrosioni, ma è così) il giudizio di maggiore rilievo per l'attribuzione dell'eventuale caratteristica di pericolo HP9, a mio avviso, è quello del Medico del Lavoro.
In altri termini, il Medico del Lavoro, sulla base di sue valutazioni (piuttosto semplici, aggiungerei) può concludere se ci si trovi in una situazione a rischio infettivo (ad esempio casi conclamati in azienda o attività a rischio, tipo impresa di pulizia in ambienti da sanitizzare) o una situazione di normale profilassi.
Certamente la posizione assunta da Regione Lombardia con l'Ordinanza risolve, e di parecchio, i problemi ed è, sempre a mio avviso legalmente solida e ben strutturata. Non posso certamente dare lo stesso giudizio della Circolare della Regione Piemonte, che però ammetto di non conoscere nella sua forma originale ma solo attraverso il riporto di siti web: Per evitare di incorrere in violazione di norme sulla gestione dei rifiuti smaltendo gli stessi imporpriamente (DPI aziendali nei cassonetti) NON basta, la copertura di una circolare.
In generale, sarebbe buona cosa che il Medico del Lavoro aziendale facesse propria una posizione del tipo che allego sotto e, di conseguenza motivasse la correttezza della classificazione dei rifiuti in relazione allo specifico rischio sanitario.
Gestione dei rifiuti costituiti da mascherine chirurgiche, DPI e similari.
In merito alla gestione dei rifiuti costituiti da DPI, mascherine chirurgiche, ma anche fazzoletti usati e altro non specificamente regolamentato, utilizzate in ambienti non sanitari e/o non a rischio specifico, è utile valutare le seguenti situazioni:
1. Se provengono da un ambiente dove è stato registrato un focolaio di infezione da SARS-CoV-2, allora questi materiali devono essere considerati a rischio infettivo e classificati con il codice 180103*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni e ad essi deve essere attribuito la caratteristica di pericolo HP9 (in aggiunta, se del caso, di eventuali altre caratteristiche), conformemente a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.
In questo caso il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati secondo le procedure previste dalla norma, utilizzando appositi imballaggi a perdere (cd. biobox), recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico seguendo, in particolare, le modalità di chiusura e registrazione documentale degli imballaggi specificamente previsti.
2. Se, invece, sono state utilizzate solamente a scopo preventivo, e quindi il luogo di provenienza non è un focolaio anche solo potenziale di infezione da SARS-CoV-2, i rifiuti possono essere, ragionevolmente, valutati non a rischio infettivo come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020, aggiornato al 14 marzo 2020, dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti per i rifiuti urbani di analoga natura generati da soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria.
In questo caso è possibile classificare i rifiuti con i seguenti codici:
a. 150203: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202. Questi rifiuti non presentano altre caratteristiche di pericolo);
b. 150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose assegnando agli stessi caratteristiche di pericolo come ordinariamente sempre fatto (per rifiuti che presentano altre caratteristiche di pericolo).
Ad ogni modo, tali specifici rifiuti dovrebbero essere depositati e gestiti separatamente da eventuali altri rifiuti contraddistinti dal medesimo codice (ad es. stracci o materiali filtranti da processi) e, in conformità con le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti, nel documento sopra richiamato, appare adeguato disporre dei rifiuti avvolgendo gli stessi con un doppio strato/involucro protettivo in aggiunta al primo, se non già presente nel contenitore primario.
Si precisa che le caratteristiche di pericolo diverse dall’infettività (HP9) dovranno essere, comunque, valutate secondo i criteri previsti dalla Decisione 2000/532/CE.
Tomaso- Membro della community
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Re: DPI e Coronavirus
sì, bè, il post faceva riferimento alle maschere monouso e guanti, mi sembra.
In ogni caso nel momento in cui una regione delibera come devono essere gestiti quella è la procedura da seguire (anche perchè ti permette di eliminarli dalla tua azienda con cadenza almeno settimanale se li fanno mettere nel secco)
se poi si vogliono classificare e gestire in altro modo si seguiranno i coerenti tempi di deposito temporaneo, come hai giustamente precisato.
In ogni caso nel momento in cui una regione delibera come devono essere gestiti quella è la procedura da seguire (anche perchè ti permette di eliminarli dalla tua azienda con cadenza almeno settimanale se li fanno mettere nel secco)
se poi si vogliono classificare e gestire in altro modo si seguiranno i coerenti tempi di deposito temporaneo, come hai giustamente precisato.
beltrale- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
beltrale ha scritto:sì, bè, il post faceva riferimento alle maschere monouso e guanti, mi sembra.
In ogni caso nel momento in cui una regione delibera come devono essere gestiti quella è la procedura da seguire (anche perchè ti permette di eliminarli dalla tua azienda con cadenza almeno settimanale se li fanno mettere nel secco)
se poi si vogliono classificare e gestire in altro modo si seguiranno i coerenti tempi di deposito temporaneo, come hai giustamente precisato.
Scusa, forse non mi sono spiegato.
Il punto è che, in condizioni normali, ai rifiuti speciali attribuisci il codice che ritieni corretto sulla base delle tue valutazioni (eventualmente connesse alle sostanze pericolose che ritieni siano presenti), in queste condizioni e per questa caratteristica di pericolo hai, forse, bisogno del supporto del Medico del Lavoro nella scelta.
Per quanto riguarda le indicazioni della "Regione" devo dissentire (almeno in parte).
Per quanto riguarda Regione Lombardia è stato emesso un atto che ha valore legale (Ordinanza contingibile e urgente) da parte di un soggetto che ha titolo (Il Presidente della Giunta regionale) in forza a norme vigenti (Art. 191 del Dlgs. 152/2006).
Per quanto invece riguarda la Regione Piemonte è stata "emessa" una nota (che non ha valore normativo) da parte di un soggetto che non ha titolo (un Assessore, sebbene all'ambiente) in forza a nessuna norma vigente (indicazioni ISS per i rifiuti prodotti dai nuclei domestici) contenente una indicazione sul fatto che tali rifiuti "devono essere assimilati agli urbani".
In quest'ultimo caso, o casi similari, invito tutti a non seguire indicazioni di questo tipo.
Nonostante la situazione critica non basta la buona fede, e indicazioni fuorvianti, per evitare che una gestione illecita di rifiuti non sia considerata una gestione illecita di rifiuti. Perchè quanto consigliato dall'Assessore Piemontese lo è.
Tomaso- Membro della community
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Re: DPI e Coronavirus
Tomaso ha scritto:
Per quanto invece riguarda la Regione Piemonte è stata "emessa" una nota (che non ha valore normativo) da parte di un soggetto che non ha titolo (un Assessore, sebbene all'ambiente) in forza a nessuna norma vigente (indicazioni ISS per i rifiuti prodotti dai nuclei domestici) contenente una indicazione sul fatto che tali rifiuti "devono essere assimilati agli urbani".
In quest'ultimo caso, o casi similari, invito tutti a non seguire indicazioni di questo tipo.
Nonostante la situazione critica non basta la buona fede, e indicazioni fuorvianti, per evitare che una gestione illecita di rifiuti non sia considerata una gestione illecita di rifiuti. Perchè quanto consigliato dall'Assessore Piemontese lo è.
capisco bene, io stavo pensando alla mia regione che ha emesso effettivamente una Delibera, come tu dici.
ciao
beltrale- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
Informo che anche in Veneto, con ordinanza 41 del 15 Aprile, al punto 7, si è indicato il conferimento dei DPI provenienti da abitazioni e aziende produttive nei rifiuti urbani.
Gballa- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
Giusto per completezza di informazione, anche in Emilia Romagna è stata emanata un'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale sulla questione:
valida fino a 30 giorni dopo la data di cessazione dell'emergenza in atto.Ordinanza RER n. 57 del 03/04/2020 ha scritto:
3. che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293);
cescal64- Utente Attivo
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Re: DPI e Coronavirus
sempre che possa interessarvi, vi dico come la penso nel merito.
1. il CER 18 01 03, a mio avviso, non è applicabile a rifiuti provenienti da attività diverse da "settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate"
2. il CER 15 02 03 è un "codice a specchio" e come tale se vogliamo dar retta (e dovremmo..) alla Comunicazione UE 2018/C 124/01 dobbiamo fare tutti i passaggi in essa richiamati (cfr. pag 15), dove le domande di fase 3 e di fase 4 richiederebbero un'analisi che - tecnicamente - sin dal campionamento non potrebbe mai essere rappresentativa del rifiuto: la produzione del rifiuto infatti deriva sì da attività sempre uguale, ma è evidente che oggi o domani ci può essere un asintomatico oppure uno allo stadio così iniziale del contagio che non ne presenta ancora alcun sintomo.
E' dunque altrettanto evidente che se anche trovaste chi si prenda la briga di tagliare sempre ls stessa superficie di mascherine da ogni mascherina e di guanto da ogni guanto non è che la ricerca del bestiovirus sia praticabile con risultati di sufficiente affidabilità, e comunque se anche lo fosse non potrebbe mai dirci se il "virione" (cioè la singola particella virale) sia attiva o inattiva, dopo motivo quest'affermazione.
3) per poter passare con serenità alla fase 5, e quindi assegnare il CER 15 02 03 per MNH, come ha già suggerito beltrale una sana disinfezione con spruzzatella di disinfettante per le superfici liquido dentro il contenitore è sufficiente.
dico questo perchè (da biologa) conosco il "comportamento" dei virus e soprattutto le loro modalità di essere biologicamente pericolosi: ogni virus è un parassita endocellulare obbligato, cioè NON SI RIPRODUCE AL DI FUORI DI UNA CELLULA VIVENTE, per entrare nella quale deve essere integro, e per giunta sono anche praticamente tutti "specie-specifici". Al di fuori di una cellula vivente in brevissimo tempo comunque si degrada il loro involucro esterno proteico o lipoproteico, e di conseguenza si degrada completamente anche il materiale genico che è biochimicamente ancora più "delicato" e quindi meno stabile, contenuto all'interno dell'involucro, e che è la parte che all'interno di una cellula vivente la costringe a riprodurlo, prima le proteine dell'involucro esterno e mano a mano anche il pezzullo di materiale genico che si riassembla "a virione" mano a mano.
Mi scuso se non sono stata sufficientemente comprensibile per tutti, ma vedete bene che spiegare per sommi capi certi fenomeni che per essere compresi richiedono anni di studio non è facile nemmeno per i migliori divulgatori scientifici.
E giusto per dirlo, è esattamente questa particolarità dei virus in genere a rendere davvero essenziale il "distanziamento" che -più che sociale- io definirei schiettamente fisico interpersonale
1. il CER 18 01 03, a mio avviso, non è applicabile a rifiuti provenienti da attività diverse da "settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate"
2. il CER 15 02 03 è un "codice a specchio" e come tale se vogliamo dar retta (e dovremmo..) alla Comunicazione UE 2018/C 124/01 dobbiamo fare tutti i passaggi in essa richiamati (cfr. pag 15), dove le domande di fase 3 e di fase 4 richiederebbero un'analisi che - tecnicamente - sin dal campionamento non potrebbe mai essere rappresentativa del rifiuto: la produzione del rifiuto infatti deriva sì da attività sempre uguale, ma è evidente che oggi o domani ci può essere un asintomatico oppure uno allo stadio così iniziale del contagio che non ne presenta ancora alcun sintomo.
E' dunque altrettanto evidente che se anche trovaste chi si prenda la briga di tagliare sempre ls stessa superficie di mascherine da ogni mascherina e di guanto da ogni guanto non è che la ricerca del bestiovirus sia praticabile con risultati di sufficiente affidabilità, e comunque se anche lo fosse non potrebbe mai dirci se il "virione" (cioè la singola particella virale) sia attiva o inattiva, dopo motivo quest'affermazione.
3) per poter passare con serenità alla fase 5, e quindi assegnare il CER 15 02 03 per MNH, come ha già suggerito beltrale una sana disinfezione con spruzzatella di disinfettante per le superfici liquido dentro il contenitore è sufficiente.
dico questo perchè (da biologa) conosco il "comportamento" dei virus e soprattutto le loro modalità di essere biologicamente pericolosi: ogni virus è un parassita endocellulare obbligato, cioè NON SI RIPRODUCE AL DI FUORI DI UNA CELLULA VIVENTE, per entrare nella quale deve essere integro, e per giunta sono anche praticamente tutti "specie-specifici". Al di fuori di una cellula vivente in brevissimo tempo comunque si degrada il loro involucro esterno proteico o lipoproteico, e di conseguenza si degrada completamente anche il materiale genico che è biochimicamente ancora più "delicato" e quindi meno stabile, contenuto all'interno dell'involucro, e che è la parte che all'interno di una cellula vivente la costringe a riprodurlo, prima le proteine dell'involucro esterno e mano a mano anche il pezzullo di materiale genico che si riassembla "a virione" mano a mano.
Mi scuso se non sono stata sufficientemente comprensibile per tutti, ma vedete bene che spiegare per sommi capi certi fenomeni che per essere compresi richiedono anni di studio non è facile nemmeno per i migliori divulgatori scientifici.
E giusto per dirlo, è esattamente questa particolarità dei virus in genere a rendere davvero essenziale il "distanziamento" che -più che sociale- io definirei schiettamente fisico interpersonale
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: DPI e Coronavirus
Aurora Brancia ha scritto:
dico questo perchè (da biologa) conosco il "comportamento" dei virus e soprattutto le loro modalità di essere biologicamente pericolosi: ogni virus è un parassita endocellulare obbligato, cioè NON SI RIPRODUCE AL DI FUORI DI UNA CELLULA VIVENTE, per entrare nella quale deve essere integro, e per giunta sono anche praticamente tutti "specie-specifici". Al di fuori di una cellula vivente in brevissimo tempo comunque si degrada il loro involucro esterno proteico o lipoproteico, e di conseguenza si degrada completamente anche il materiale genico che è biochimicamente ancora più "delicato" e quindi meno stabile, contenuto all'interno dell'involucro, e che è la parte che all'interno di una cellula vivente la costringe a riprodurlo, prima le proteine dell'involucro esterno e mano a mano anche il pezzullo di materiale genico che si riassembla "a virione" mano a mano.
Mi scuso se non sono stata sufficientemente comprensibile per tutti, ma vedete bene che spiegare per sommi capi certi fenomeni che per essere compresi richiedono anni di studio non è facile nemmeno per i migliori divulgatori scientifici.
E giusto per dirlo, è esattamente questa particolarità dei virus in genere a rendere davvero essenziale il "distanziamento" che -più che sociale- io definirei schiettamente fisico interpersonale
L'ho già detto che amo questo cervello?
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isamonfroni- Moderatrice
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DPI E CORONA VIRUS
Buongiorno a tutti,
cerco di spiegare quanto succede.
la Regione Liguria ha emanato Ordinanza 29/2020 nella quale ordina di smaltire DPI usati nelle attivita' produttive con CER 150203 / 150202
paRTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE TRATTASI DI dpi DI PERSONE NON INFETTE SI POTREBBE OPTARE PER IL CER NON PERICOLOSO 150203.
a questo punto nascono due problemi.
il primo di tipo operativo consiste nel fatto che questi materiali " messi" in doppio sacco ( tipo spazzatura ) arriverebbero ad eventuali depositi / impianti che dovrebbero riconfezionarli mettendoli in big bag di piu' ampia " portata " che raggrupperebbero piu' sacchi dello stesso materiale ma di piu' clienti.
Pero' questa operazione non viene "gradita " e voluta dalla ditta ( per evitare problematiche di salute ai propri lavoratori ) che si occuperebbe anche poi del successivo trasporto e smaltimento ad impianti finali.
LA seconda problematica nascerebbe dal fatto che non tutti gli smaltitori finali sono inceneritori ( scelta obbligata per questa tipologia di rifiuti ) per cui ..operando secondo consuete filiere non e' certo che il materiale verrebbe accettato .
quello che sembra essere una proposta fatta a vari clienti consiste nel proporre il servizio considerando il CER 180104 ( NON PERICOLOSO )
fornendo biobox.... SCATOLE IN CARTONE O PLASTICA ) CHE VERREBBERO PRESE E portate ad incenerimento evitando intermedie manipolazioni di confezionamento.
tutto cio' ...e' corretto ??
cerco di spiegare quanto succede.
la Regione Liguria ha emanato Ordinanza 29/2020 nella quale ordina di smaltire DPI usati nelle attivita' produttive con CER 150203 / 150202
paRTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE TRATTASI DI dpi DI PERSONE NON INFETTE SI POTREBBE OPTARE PER IL CER NON PERICOLOSO 150203.
a questo punto nascono due problemi.
il primo di tipo operativo consiste nel fatto che questi materiali " messi" in doppio sacco ( tipo spazzatura ) arriverebbero ad eventuali depositi / impianti che dovrebbero riconfezionarli mettendoli in big bag di piu' ampia " portata " che raggrupperebbero piu' sacchi dello stesso materiale ma di piu' clienti.
Pero' questa operazione non viene "gradita " e voluta dalla ditta ( per evitare problematiche di salute ai propri lavoratori ) che si occuperebbe anche poi del successivo trasporto e smaltimento ad impianti finali.
LA seconda problematica nascerebbe dal fatto che non tutti gli smaltitori finali sono inceneritori ( scelta obbligata per questa tipologia di rifiuti ) per cui ..operando secondo consuete filiere non e' certo che il materiale verrebbe accettato .
quello che sembra essere una proposta fatta a vari clienti consiste nel proporre il servizio considerando il CER 180104 ( NON PERICOLOSO )
fornendo biobox.... SCATOLE IN CARTONE O PLASTICA ) CHE VERREBBERO PRESE E portate ad incenerimento evitando intermedie manipolazioni di confezionamento.
tutto cio' ...e' corretto ??
ecomaury- Utente Attivo
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