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Requisiito di capacità finanziaria ex art 11 comma 2 Dn 120/2014
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Albo Gestori Ambientali
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Requisiito di capacità finanziaria ex art 11 comma 2 Dn 120/2014
Buongiorno, mi riferisco alla circolare del comitato dell'lbo dell 26 settembre 2018.
Con tale circolare L'albo Gestori Ambientali intende istituire come unico mezzo idoneo alla dimostrazione della capacità finanziaria l'affidamento bancario.
Cosa ne pensate a riguardo ? Chi si vuole agevolare ?
Con tale circolare L'albo Gestori Ambientali intende istituire come unico mezzo idoneo alla dimostrazione della capacità finanziaria l'affidamento bancario.
Cosa ne pensate a riguardo ? Chi si vuole agevolare ?
Sapevatelo- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 53
Re: Requisiito di capacità finanziaria ex art 11 comma 2 Dn 120/2014
Sapevatelo ha scritto:Buongiorno, mi riferisco alla circolare del comitato dell'lbo dell 26 settembre 2018.
Con tale circolare L'albo Gestori Ambientali intende istituire come unico mezzo idoneo alla dimostrazione della capacità finanziaria l'affidamento bancario.
Cosa ne pensate a riguardo ? Chi si vuole agevolare ?
sinceramente io ho interpretato diversamente la Circolare, nel senso che, l'affidamento bancario non è l'unico modo di dimostrare la capacità finanziaria (si può autocertificare il volume d'affari, la capacità già dimostrata per l'Albo autotrasportatori c/terzi, ecc. ecc). Se si sceglie di attestarla con il "canale bancario" si deve allegare solo l'affidamento in quanto non sono riconosciuti altri tipi di attestazioni più generiche fornite da istituti bancari, quale ad esempio possono ritenersi semplici referenze bancarie che attestano la solvibilità del soggetto.
Io, perlomeno, la intendo così.
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: Requisiito di capacità finanziaria ex art 11 comma 2 Dn 120/2014
Si è proprio così!
Il problema è che si introduce un pesante balzello per le imprese neo costituite che non avendo ancora un fatturato non possono presentare l’UNICO con volume di affari IVA oppure il bilancio. Tagliano così le gambe a quei giovani imprenditori senza “garanti” e senza “conoscenze altolocate” che non riescono ad avere affidamenti con le Banche. Finora con società regolarmente, ripeto regolarmente iscritte negli elenchi della Banca d’Italia ottenevano quelle due righe dell’allegato C alla Delibera 42/2010 ad un costo irrisorio (ad esempio 200-300 euro per 35000 euro) e poi via a lavorare! Sono balzelli che non tutelano il Ministero poiché sappiamo che quando un’impresa opera borderline sa bene come non farsi più rintracciare dalla Giustizia e dai creditori e quelle due righe dell’allegato C diventano realmente carta straccia.
Visto che ci sono: non sono state valutate quelle situazioni transitorie per quelle certificazioni rilasciate da società di credito già presentate e non ancora portate in Commissione o non rigettate prima della pubblicazione della Circolare 150/2018.
Ultimo punto: ma una Circolare può disciplinare una materia così delicata, in altre parole può una Circolare “stabilire criteri modalità e termini” in merito all’art. 11 comma 4 del DM 120/2014?
Il problema è che si introduce un pesante balzello per le imprese neo costituite che non avendo ancora un fatturato non possono presentare l’UNICO con volume di affari IVA oppure il bilancio. Tagliano così le gambe a quei giovani imprenditori senza “garanti” e senza “conoscenze altolocate” che non riescono ad avere affidamenti con le Banche. Finora con società regolarmente, ripeto regolarmente iscritte negli elenchi della Banca d’Italia ottenevano quelle due righe dell’allegato C alla Delibera 42/2010 ad un costo irrisorio (ad esempio 200-300 euro per 35000 euro) e poi via a lavorare! Sono balzelli che non tutelano il Ministero poiché sappiamo che quando un’impresa opera borderline sa bene come non farsi più rintracciare dalla Giustizia e dai creditori e quelle due righe dell’allegato C diventano realmente carta straccia.
Visto che ci sono: non sono state valutate quelle situazioni transitorie per quelle certificazioni rilasciate da società di credito già presentate e non ancora portate in Commissione o non rigettate prima della pubblicazione della Circolare 150/2018.
Ultimo punto: ma una Circolare può disciplinare una materia così delicata, in altre parole può una Circolare “stabilire criteri modalità e termini” in merito all’art. 11 comma 4 del DM 120/2014?
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 599
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Requisiito di capacità finanziaria ex art 11 comma 2 Dn 120/2014
Diciamo che anche le aziende che oggi possono presentare un bilancio a volte riscontrano problemi per avere gli affidamenti se a monte non c'è un garante.
Per le imprese neo costituite non se ne parla proprio, come giustamente riportato da Hope
Per le imprese neo costituite non se ne parla proprio, come giustamente riportato da Hope
Sapevatelo- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 53
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