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Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
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Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
Buongiorno, un mio cliente è iscritto al registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216.
L'attuale iscrizione è una modifica di una precedente che prevedeva la sola messa in riserva R13, per aver aumentato i quantitativi e inserito l'attività R3.
La modifica fu autorizzata dopo aver concluso il procedimento di VIA.
La nuova iscrizione, tuttavia, riporta le date di validità di quella precedente, come se la modifica fosse stata ritenuta NON sostanziale.
La durata dell'iscrizione prevista di 5 anni, inizia da quella precedente oppure da quella modificata?
Nel certificato di iscrizione sono riportate sia le date di validità del Numero di iscrizione (inizio e fine), sia la data dell'avvenuta modifica.
Ci sono sentenze che chiariscono questo aspetto?
Grazie a tutti
L'attuale iscrizione è una modifica di una precedente che prevedeva la sola messa in riserva R13, per aver aumentato i quantitativi e inserito l'attività R3.
La modifica fu autorizzata dopo aver concluso il procedimento di VIA.
La nuova iscrizione, tuttavia, riporta le date di validità di quella precedente, come se la modifica fosse stata ritenuta NON sostanziale.
La durata dell'iscrizione prevista di 5 anni, inizia da quella precedente oppure da quella modificata?
Nel certificato di iscrizione sono riportate sia le date di validità del Numero di iscrizione (inizio e fine), sia la data dell'avvenuta modifica.
Ci sono sentenze che chiariscono questo aspetto?
Grazie a tutti
canale81- Membro della community
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Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
Premettiamo che sulle "semplificate" non esiste purtroppo uniformità di gestione amministrativa tra Provincia e Provincia e in alcuni casi se ne trovano operanti al di fuori del percorso sancito dalla norma.
In ogni caso, ai sensi del c.5 dell'art.216, in caso di modifica sostanziale la CIA deve essere "rinnovata".
Di conseguenza il proponente è tenuto a presentare una nuova CIA con tutta la modulistica richiesta dalla Provincia e può iniziare la "nuova" attività solo decorsi 90 gg. dalla presentazione.
La Provincia "sarebbe" quindi tenuta ad iscrivere NUOVAMENTE l'attività al registro provinciale ed i 5 anni, trattandosi appunto di NUOVA comunicazione, decorrono dalla data di presentazione della stessa.
In ogni caso, ai sensi del c.5 dell'art.216, in caso di modifica sostanziale la CIA deve essere "rinnovata".
Di conseguenza il proponente è tenuto a presentare una nuova CIA con tutta la modulistica richiesta dalla Provincia e può iniziare la "nuova" attività solo decorsi 90 gg. dalla presentazione.
La Provincia "sarebbe" quindi tenuta ad iscrivere NUOVAMENTE l'attività al registro provinciale ed i 5 anni, trattandosi appunto di NUOVA comunicazione, decorrono dalla data di presentazione della stessa.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
Credo che tu abbia i soliti 30 giorni per fare ricorso..
beltrale- Utente Attivo
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Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
matteorossi ha scritto:Premettiamo che sulle "semplificate" non esiste purtroppo uniformità di gestione amministrativa tra Provincia e Provincia e in alcuni casi se ne trovano operanti al di fuori del percorso sancito dalla norma.
In ogni caso, ai sensi del c.5 dell'art.216, in caso di modifica sostanziale la CIA deve essere "rinnovata".
Di conseguenza il proponente è tenuto a presentare una nuova CIA con tutta la modulistica richiesta dalla Provincia e può iniziare la "nuova" attività solo decorsi 90 gg. dalla presentazione.
La Provincia "sarebbe" quindi tenuta ad iscrivere NUOVAMENTE l'attività al registro provinciale ed i 5 anni, trattandosi appunto di NUOVA comunicazione, decorrono dalla data di presentazione della stessa.
Grazie per la risposta.
Come giustamente riportavi, ti confermo che al momento della modifica fu presentata per intero la documentazione necessaria e decorsero i 90 giorni perché fosse applicata. Tutto questo, ovviamente, dopo aver concluso il procedimento di verifica di VIA.
Il mio problema, adesso, è che l'azienda si troverebbe con l'iscrizione scaduta, ma con un certificato che riporta l'aumento dei quantitativi e l'inserimento di una nuova attività di recupero con una data successiva. Pare che per impedire il procrastinarsi delle iscrizioni in regime semplificato l'allora Provincia ritenesse tutte le modifiche NON sostanziali.
Semmai dovessimo presentare ricorso l'azienda dovrebbe continuare a lavorare ed eventualmente attendere che qualcuno le contesti un c.4 art.216?
Convinto che quella modifica sostanziale fosse una nuova iscrizione con relativo nuovo inizio dei termini, cercavo qualche sentenza e/o pareri di enti su casi analoghi.
canale81- Membro della community
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Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
canale81 ha scritto:
Il mio problema, adesso, è che l'azienda si troverebbe con l'iscrizione scaduta, ma con un certificato che riporta l'aumento dei quantitativi e l'inserimento di una nuova attività di recupero con una data successiva. Pare che per impedire il procrastinarsi delle iscrizioni in regime semplificato l'allora Provincia ritenesse tutte le modifiche NON sostanziali.
Semmai dovessimo presentare ricorso l'azienda dovrebbe continuare a lavorare ed eventualmente attendere che qualcuno le contesti un c.4 art.216?
Convinto che quella modifica sostanziale fosse una nuova iscrizione con relativo nuovo inizio dei termini, cercavo qualche sentenza e/o pareri di enti su casi analoghi.
Per quanto riguarda la giurisprudenza dovrei cercare, ora non mi viene in mente nulla.
La contestazione del c.4 dovrebbe essere supportata da una verifica del mancato rispetto delle condizioni ex DM 05/02/1998, dichiarate nell'ambito della documentazione allegata alla CIA.
Il 152 vi dice che, trascorsi 90 gg dalla presentazione della nuova CIA, in mancanza di contestazione da parte della Provincia, voi potete a tutti gli effetti iniziare l'attività.
Si pone il problema della provincia che è reticente alla nuova iscrizione dal registro:
lì io valuterei la possibilità di una diffida da parte di un leguleo.
P.S.
Posso chiederti di che provincia parliamo?
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
Concordo con Matteorossi sul fatto che la modifica sostanziale di una semplificata equivalga tassativamente ad una nuova CIA, però
- se l'azienda è sempre la stessa il numero di iscrizione al registro provinciale delle aziende che effettuano il recupero semplificato, è sempre lo stesso
-L'attività può iniziare legalmente decorsi 90 gg dalla CIA senza commenti da parte della Provincia
- se avete rilasciato fidejussioni e la provincia le ha accettate la data di inizio validità è quella dell'accettazione della fidejussione e da lì si contano i 5 anni
qualunque altra cosa dica la provincia è contra legem
- se l'azienda è sempre la stessa il numero di iscrizione al registro provinciale delle aziende che effettuano il recupero semplificato, è sempre lo stesso
-L'attività può iniziare legalmente decorsi 90 gg dalla CIA senza commenti da parte della Provincia
- se avete rilasciato fidejussioni e la provincia le ha accettate la data di inizio validità è quella dell'accettazione della fidejussione e da lì si contano i 5 anni
qualunque altra cosa dica la provincia è contra legem
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
Grazie delle risposte.
Sulla zona preferisco dire che siamo in centro italia.
Confermo che nel 2013, dopo la verifica di assoggettabilità alla VIA, fu presentata la documentazione completa come se fosse nuova CIA.
Rimane il contrasto del certificato di iscrizione che riporta le date di validità del precedente nonostante nelle note fosse indicato "in data __/__/2013 aumentato il quantitativo e inserita attività R3"
Sulla zona preferisco dire che siamo in centro italia.
Confermo che nel 2013, dopo la verifica di assoggettabilità alla VIA, fu presentata la documentazione completa come se fosse nuova CIA.
Rimane il contrasto del certificato di iscrizione che riporta le date di validità del precedente nonostante nelle note fosse indicato "in data __/__/2013 aumentato il quantitativo e inserita attività R3"
canale81- Membro della community
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Data d'iscrizione : 22.07.10
Re: Impianto recupero rifiuti in regime semplificato art.216 - modifica sostanziale - durata validità iscrizione
canale81 ha scritto:Sulla zona preferisco dire che siamo in centro italia
Immaginavo...se la Provincia è quella che penso io, ti faccio tanti auguri e ti consiglio di munirti di avvocato battagliero.
canale81 ha scritto:
Confermo che nel 2013, dopo la verifica di assoggettabilità alla VIA, fu presentata la documentazione completa come se fosse nuova CIA.
Rimane il contrasto del certificato di iscrizione che riporta le date di validità del precedente nonostante nelle note fosse indicato "in data __/__/2013 aumentato il quantitativo e inserita attività R3"
Leggi la chiosa finale del commento di Isa e traetene le conseguenze.
matteorossi- Utente Attivo
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