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traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
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isamonfroni
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urgada
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traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di indicare il peso in partenza sul registro di carico e scarico???
sempre per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di tenuta di registri separati per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ???
sempre per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di tenuta di registri separati per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ???
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Il trasportatore non ha problemi: a fine trasporto conosce il peso verificato a destino ed ha dieci giorni lavorativi per l'annotazione sul registro (doppia annotazione: in carico e scarico).per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di indicare il peso in partenza sul registro di carico e scarico???
Mai sentito.sempre per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di tenuta di registri separati per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ???
Admin- Amministratore
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
[quote="Admin"]
cosa intendi ???...per l'annotazione sul registro (doppia annotazione: in carico e scarico)...
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Nel caso di trasporto è ammesso registrare i movimenti di presa in carico e scarico con un'unica annotazione (doppia crocetta).
"d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto". (Circ. 4 agosto 1998)
"d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto". (Circ. 4 agosto 1998)
Admin- Amministratore
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
urgada ha scritto:
sempre per il trasportatore, vi risulta da qualche riferimento normativo l'obbligo di tenuta di registri separati per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ???
Non solo non è un obbligo ma mi sembra anche una violazione visto che la norma prevede la tenuta di un registro per ogni attività e l'attività è quella di trasporto.
Poi, certo, se la tua ditta di trasporti ha n. camion autorizzati per la cat. 4 e facenti capo all'unità locale X con i quali trasporti solo N.P., + m. camion autorizzati per la cat. 5 e facenti capo all'unità locale Y, con i quali trasporti solo rifiuti pericolosi, allora certo che devi avere 2 registri.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
il problema è che questi miei dubbi nascono dal fatto che un ente di controllo ci ha sanzionati per i motivi di cui al topic che ho scritto, (sanzione minima alla quale non ricorreremo perchè sarebbe molto più oneroso). Intanto ognuno teorizza e quando si tratta di un ente di controllo, viene da se che hanno ragione loro...
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Cioè, fammi capire, vi hanno elevato sanzione perchè non tenete distinti registri per i pericolosi e per i non pericolosi?
E non ricorrete?
E non ricorrete?
Admin- Amministratore
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Ci hanno fatto la sanzione perchè non riportiamo il peso in partenza ma solo il peso a destino e ci hanno invitati a tenere 2 registri uno per i pericolosi e uno per i non pericolosi diversamente la prossima volta non potranno essere così accomodanti....Io lo so che non è giusto ma ricorrere costerebbe ben oltre i 516€ di multa
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Ma il trasportatore è a conoscenza del peso verificato a destino appena termina il proprio lavoro e ben prima di compilare il registro (per il quale ha a disposizione dieci giorni lavorativi).
A meno che, il trasportatore dovrebbe:
a) arrivare sul luogo di carico dei rifiuti
b) firmare il formulario e prendere visione del peso dichiarato dal detentore
c) annotare la presa in carico sul registro con il peso stimato (telefonando in ufficio?)
d) arrivare a destinazione, ritirare terza e quarta copia e prendere atto del peso verificato a destino
e) segnare nella casella annotazioni del registro il peso verificato a destino
Ho capito bene???
A meno che, il trasportatore dovrebbe:
a) arrivare sul luogo di carico dei rifiuti
b) firmare il formulario e prendere visione del peso dichiarato dal detentore
c) annotare la presa in carico sul registro con il peso stimato (telefonando in ufficio?)
d) arrivare a destinazione, ritirare terza e quarta copia e prendere atto del peso verificato a destino
e) segnare nella casella annotazioni del registro il peso verificato a destino
Ho capito bene???
Admin- Amministratore
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Vi hanno considerato alla stregua dei produttori di rifiuti con peso da verificare a destino (indicazione del peso in partenza nella terza colonna del registro; peso verificato nelle annotazioni)
Qual'è l'Ente di controllo che vi suggerisce questa procedura.
Qual'è l'Ente di controllo che vi suggerisce questa procedura.
sarabai- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
polizia provinciale
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Ma poi quale sarebbe l'articolo violato, in particolar modo per la tenuta di un solo registro al posto dei due che vorrebbero loro?
Sciùr Colombo- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Admin ha scritto:Cioè, fammi capire, vi hanno elevato sanzione perchè non tenete distinti registri per i pericolosi e per i non pericolosi?
E non ricorrete?
Io avrei sparato... ovviamente!
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
urgada ha scritto:Ci hanno fatto la sanzione perchè non riportiamo il peso in partenza ma solo il peso a destino e ci hanno invitati a tenere 2 registri uno per i pericolosi e uno per i non pericolosi diversamente la prossima volta non potranno essere così accomodanti....Io lo so che non è giusto ma ricorrere costerebbe ben oltre i 516€ di multa
Se , come ho già detto prima, non avete 2 unità locali distinte, QUESTA E' UNA VIOLAZIONE.
Ricorrete e che si leggano il TUA.
Capisco che i soldi sono i Vs, però per un ricorso avverso la sanz. amministrativa l'avvocato NON è obbligatorio, vi basta quel che ha scritto ADMIN e pure io.
Non si può continuare a lasciar passare questo andazzo degli "enti di controllo".
Quando ancora avevamo gli stabilimenti, io ho sempre fatto ricorso contro le "amenità" di questo tipo e ho sempre vinto.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Sinceramente dopo la chiacchiera con voi sto valutando di convincere l'azienda a fare ricorso...
urgada- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Personalmente ho sempre tenuto separati i RNP da RP per l'attività di trasporto e non è mai stato abiettato nulla. Mi piacerebbe sapere se a qualcuno è stata contestata questa gestione per valutare se modificare le procedure.
In merito al peso verificato, visto che la modifica ai registri che era stata fatta poi non ha trovato seguito, mi pare proprio una sciocchezza.
Paolo
In merito al peso verificato, visto che la modifica ai registri che era stata fatta poi non ha trovato seguito, mi pare proprio una sciocchezza.
Paolo
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Anche io annoto solo il peso verificato al destino.
In effetti non ho trovato nessuna norma o procedura normata che obblighi il trasportatore ad annotare il peso da verificarsi in terza colonna e poi il peso verificato nelle annotazioni. Neanche le guide ECOCERVED emesse in collaborazione con alcune camere di commercio riportato esplicitamente tale procedura.
Occorre farsi indicare dall'autorità che ha emesso la sanzione il riferimento normativo specifico.
In effetti non ho trovato nessuna norma o procedura normata che obblighi il trasportatore ad annotare il peso da verificarsi in terza colonna e poi il peso verificato nelle annotazioni. Neanche le guide ECOCERVED emesse in collaborazione con alcune camere di commercio riportato esplicitamente tale procedura.
Occorre farsi indicare dall'autorità che ha emesso la sanzione il riferimento normativo specifico.
Admin ha scritto:Ma il trasportatore è a conoscenza del peso verificato a destino appena termina il proprio lavoro e ben prima di compilare il registro (per il quale ha a disposizione dieci giorni lavorativi).
A meno che, il trasportatore dovrebbe:
a) arrivare sul luogo di carico dei rifiuti
b) firmare il formulario e prendere visione del peso dichiarato dal detentore
c) annotare la presa in carico sul registro con il peso stimato (telefonando in ufficio?)
d) arrivare a destinazione, ritirare terza e quarta copia e prendere atto del peso verificato a destino
e) segnare nella casella annotazioni del registro il peso verificato a destino
Ho capito bene???
mavello77- Membro della community
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
In merito al peso verificato, visto che la modifica ai registri che era stata fatta poi non ha trovato seguito, mi pare proprio una sciocchezza.
Paolo
[/quote]
Paolo cosa intendi con questo passaggio?
mavello77- Membro della community
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
mavello77 ha scritto:Anche io annoto solo il peso verificato al destino.
In effetti non ho trovato nessuna norma o procedura normata che obblighi il trasportatore ad annotare il peso da verificarsi in terza colonna e poi il peso verificato nelle annotazioni. Neanche le guide ECOCERVED emesse in collaborazione con alcune camere di commercio riportato esplicitamente tale procedura.
Occorre farsi indicare dall'autorità che ha emesso la sanzione il riferimento normativo specifico.Admin ha scritto:Ma il trasportatore è a conoscenza del peso verificato a destino appena termina il proprio lavoro e ben prima di compilare il registro (per il quale ha a disposizione dieci giorni lavorativi).
A meno che, il trasportatore dovrebbe:
a) arrivare sul luogo di carico dei rifiuti
b) firmare il formulario e prendere visione del peso dichiarato dal detentore
c) annotare la presa in carico sul registro con il peso stimato (telefonando in ufficio?)
d) arrivare a destinazione, ritirare terza e quarta copia e prendere atto del peso verificato a destino
e) segnare nella casella annotazioni del registro il peso verificato a destino
Ho capito bene???
In verità il DM 148/1998 all'Allegato C-1 DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A', al punto III, c) riporta "Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi), con riferimento a
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI.
Se dovessimo interpretare alla lettera anche per il trasportatore la quantità prodotta all'interno dell'unità o presa in carico dovrebbe essere quella rilevata o stimata alla partenza e da verificarsi a destino.
Cosa ne pensate?
mavello77- Membro della community
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Avevano modificato la modulista del registro indicando nella colonna 3 anche il peso verificato a destino. Poi il decreto di modifica è decaduto.
Non ricordo le date però
Non ricordo le date però
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Paolo UD ha scritto:Avevano modificato la modulista del registro indicando nella colonna 3 anche il peso verificato a destino. Poi il decreto di modifica è decaduto.
Non ricordo le date però
Quindi continuerai da prassi a registrare solo il peso accertato a destino in terza colonna?
mavello77- Membro della community
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
io metto entrambi i valori avendo la voce ad hoc "peso verificato"
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: traportatore: obbligo indicazione peso in partenza e registri separati per pericolosi e non
Paolo UD ha scritto:io metto entrambi i valori avendo la voce ad hoc "peso verificato"
Nel mio caso che non ho un registro c/s con quella voce mi consigli di registrare il "peso verificato a destino" in terza colonna (valevole per il mud) e di aggiungere tra le annotazioni il "peso da verificarsi a destino", ovvero quello indicato dal produttore in fase di carico?
mavello77- Membro della community
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