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I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
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I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Ciao... Qualcuno ha avuto modo di leggere la sentenza del consiglio di stato circa la possibilità per i singoli comuni di poter trasportare i propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta in assenza di iscrizione all'albo gestori ambientali...?... Cosa ne pensate...?
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Riferimenti? Link?
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Questa? http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5269
Attenzione, però: non si parla del trasporto dei "propri" rifiuti (intesi come quelli prodotti dall'amministrazione comunale), ma del servizio di igiene urbana propriamente detto.
Attenzione, però: non si parla del trasporto dei "propri" rifiuti (intesi come quelli prodotti dall'amministrazione comunale), ma del servizio di igiene urbana propriamente detto.
Admin- Amministratore
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Io da questo paragrafo ho potuto intendere che, limitatamente ai rifiuti urbani nel propria giurisdizione, i Comuni non sono tenuti nemmeno all'iscrizione ex art 212 comma 8
Nell'ambito dell'art. 212 del Codice dell'ambiente (d.lvo 3 aprile 2006, n. 152) non è individuabile alcuna prescrizione che impedisca in radice ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La mancata inclusione dei Comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non significa che agli stessi sia in radice precluso l'esercizio delle richiamate attività, bensì - più semplicemente - che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all'Albo. Il parere del Comitato dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali secondo cui i Comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell'obbligo di iscrizione all'Albo deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell'iscrizione (e tanto, anche alla luce del generale principio secondo cui "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit").
Nell'ambito dell'art. 212 del Codice dell'ambiente (d.lvo 3 aprile 2006, n. 152) non è individuabile alcuna prescrizione che impedisca in radice ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La mancata inclusione dei Comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non significa che agli stessi sia in radice precluso l'esercizio delle richiamate attività, bensì - più semplicemente - che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all'Albo. Il parere del Comitato dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali secondo cui i Comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell'obbligo di iscrizione all'Albo deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell'iscrizione (e tanto, anche alla luce del generale principio secondo cui "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit").
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Quando dice che il legislatore non si e' espresso, il Consiglio di Stato fa riferimento alla semplificazione, prevista al comma 5, " Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". In effetti i Comuni non vengono citati, da cui la sentenza.
Il comma 8, invece, pone l'obbligo, in generale, in capo ad "enti e imprese", all'interno dei quali ricadono le amministrazioni comunali.
Del resto la sentenza parla di rifiuti urbani, mentre l'art. 8 si riferisce ad urbani e speciali.
Il comma 8, invece, pone l'obbligo, in generale, in capo ad "enti e imprese", all'interno dei quali ricadono le amministrazioni comunali.
Del resto la sentenza parla di rifiuti urbani, mentre l'art. 8 si riferisce ad urbani e speciali.
Admin- Amministratore
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
A me invece sembra dire: il Comune non può iscriversi all'Albo, ergo può trasportare liberamente e al di fuori di qualsiasi iscrizione o comunicazione...
Come d'altronde pare che abbia risposto l'Albo a quesito dell'ANCI...
8.1. Il motivo è infondato.
Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici secondo cui:
- nell’ambito dell’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ non è individuabile alcuna prescrizione che impedisca in radice ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- la mancata inclusione dei Comuni nel novero degli Enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non sta certo a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto dall’appellante – che agli stessi sia in radice precluso l’esercizio delle richiamate attività, bensì – più semplicemente – che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all’Albo;
- il richiamato parere del Comitato dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali secondo cui i Comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell’obbligo di iscrizione all’Albo deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell’iscrizione (e tanto, anche alla luce del generale principio secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Al riguardo il Collegio ritiene meritevole di condivisione l’avviso espresso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in data 6 marzo 2013 proprio sulla vicenda all’origine dei fatti di causa.
Nell’occasione l’ANCI ha rappresentato, appunto:
- che l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ è riservata alle sole imprese (in tal senso il d.m. 23 aprile 1998, n. 406) e che tale iscrizione non è in alcun modo prevista per gli Enti pubblici (e in particolar modo per quelli a carattere territoriale);
- che l’impossibilità per i Comuni di ottenere l’iscrizione all’Albo (rectius: la non necessità di tale iscrizione) non sta certamente a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto dall’appellante – che sia in radice precluso ai Comuni l’esercizio delle attività di raccolta e conferimento di rifiuti;
- che, per quanto riguarda più in particolare le attività connesse alla gestione dei punti di raccolta, i Comuni possono certamente svolgere tale attività secondo il modello dell’internalizzazione, restando tuttavia obbligati al rispetto del decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 (recante ‘Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche’).
Come d'altronde pare che abbia risposto l'Albo a quesito dell'ANCI...
8.1. Il motivo è infondato.
Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici secondo cui:
- nell’ambito dell’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ non è individuabile alcuna prescrizione che impedisca in radice ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- la mancata inclusione dei Comuni nel novero degli Enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non sta certo a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto dall’appellante – che agli stessi sia in radice precluso l’esercizio delle richiamate attività, bensì – più semplicemente – che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all’Albo;
- il richiamato parere del Comitato dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali secondo cui i Comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell’obbligo di iscrizione all’Albo deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell’iscrizione (e tanto, anche alla luce del generale principio secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Al riguardo il Collegio ritiene meritevole di condivisione l’avviso espresso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in data 6 marzo 2013 proprio sulla vicenda all’origine dei fatti di causa.
Nell’occasione l’ANCI ha rappresentato, appunto:
- che l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ è riservata alle sole imprese (in tal senso il d.m. 23 aprile 1998, n. 406) e che tale iscrizione non è in alcun modo prevista per gli Enti pubblici (e in particolar modo per quelli a carattere territoriale);
- che l’impossibilità per i Comuni di ottenere l’iscrizione all’Albo (rectius: la non necessità di tale iscrizione) non sta certamente a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto dall’appellante – che sia in radice precluso ai Comuni l’esercizio delle attività di raccolta e conferimento di rifiuti;
- che, per quanto riguarda più in particolare le attività connesse alla gestione dei punti di raccolta, i Comuni possono certamente svolgere tale attività secondo il modello dell’internalizzazione, restando tuttavia obbligati al rispetto del decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 (recante ‘Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche’).
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Il Comune non puo' iscriversi all'Albo in categoria 1.
Il Comune puo' iscriversi all'Albo in categoria 2-bis (vai su www.albogestoriambientali.it, fai una ricerca e ne troverai iscritti un bel po').
Il Comune puo' iscriversi all'Albo in categoria 2-bis (vai su www.albogestoriambientali.it, fai una ricerca e ne troverai iscritti un bel po').
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Secondo me dipende sempre da sezione e sezione dell'albo... Come al solito...
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Scusa, ma come fai a fare un'affermazione del genere?
Hai notizia diretta di una sezione che ha negato ad un Comune l'iscrizione in categoria 2-bis?
A me non risulta, perché la procedura lo prevede.
Se è così presenta ricorso al comitato nazionale. Se invece lo dici così per dire...
Hai notizia diretta di una sezione che ha negato ad un Comune l'iscrizione in categoria 2-bis?
A me non risulta, perché la procedura lo prevede.
Se è così presenta ricorso al comitato nazionale. Se invece lo dici così per dire...
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
No scusa ho sbagliato sulla verifica nel sito dell'albo... Chiedo venia...
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Lo dico con cognizione di causa: per lavoro ho fatto iscrivere decine di comuni.
Admin- Amministratore
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
http://www.comune.rodigo.mn.it/download/comune-di-rodigo/raccolta-differenziata/2013-06-01_Parere-Ancitel.pdf
marcogio85- Utente Attivo
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Però solo per i rifiuti speciali mentre per gli urbani non sono tenuti
marcogio85- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
Ho letto il parere, lo condivido ma non aggiunge nulla di nuovo a quanto già detto.
La questione non è rifiuti speciali o urbani, ma rifiuti raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana (per i quali di norma è richiesta l'iscrizione in categoria 1) e rifiuti prodotti dall'amministrazione comunale nello svolgimento dei propri servizi (officine, manutenzione del verde, manutenzione delle strade,...speciali non assimilati agli urbani o speciali assimilati agli urbani, non fa differenza).
Nel primo caso l'iscrizione (in cat. 1) non è richiesta o, meglio, non è possibile.
Nel secondo caso l'iscrizione (in cat. 2-bis) è possibile e dovuta (e non rileva che i rifiuti trasportati in proprio dal Comune, speciali per origine, siano assimilati agli urbani o meno).
Sarà un mio limite, ma io più chiaro di così non riesco a spiegarlo.
La questione non è rifiuti speciali o urbani, ma rifiuti raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana (per i quali di norma è richiesta l'iscrizione in categoria 1) e rifiuti prodotti dall'amministrazione comunale nello svolgimento dei propri servizi (officine, manutenzione del verde, manutenzione delle strade,...speciali non assimilati agli urbani o speciali assimilati agli urbani, non fa differenza).
Nel primo caso l'iscrizione (in cat. 1) non è richiesta o, meglio, non è possibile.
Nel secondo caso l'iscrizione (in cat. 2-bis) è possibile e dovuta (e non rileva che i rifiuti trasportati in proprio dal Comune, speciali per origine, siano assimilati agli urbani o meno).
Sarà un mio limite, ma io più chiaro di così non riesco a spiegarlo.
Admin- Amministratore
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Re: I Comuni e la libertà di trasporto dei propri rifiuti
No no sei stato chiarissimo... E ti ringrazio per aver colmato un mio dubbio...
marcogio85- Utente Attivo
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