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Deroga istanza AUA
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isamonfroni
beltrale
matteorossi
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Impianti :: Impianti in semplificata
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Deroga istanza AUA
Promemoria primo messaggio :
Salve a tutti, vorrei condividere sul forum quanto segue, chiedendo se le mie perplessità sono condivise o meno.
Come sapete, l'Art.3 comma 3 DPR 59/2013, come poi confermato dalla Circolare del MATTM 07/11/2013, permette di derogare dalla istanza di AUA per i nuovi impianti in semplificata a patto che l'avvio dell'attività non necessiti di specifiche autorizzazioni (atmosfera, scarichi, etc.)
In ogni caso, nell'era della burocrazia 2.0, anche le comunicazione ex art.214 e 216 devono essere presentate in via elettronica tramite SUAP (salvo poi far stampare le relazioni su carta ai funzionari per esaminarle).
Al solito noto una difformità sul territorio nazionale su quale sia il SUAP di competenza, se quello provinciale (la cosa più logica) o quello comunale; in ogni caso, il funzionario della provincia di mio interesse ha detto che è necessario passare per il SUAP comunale (anche in considerazione che non esiste uno sportello SUAP provinciale) e che i 90 gg decorrono a partire dalla ricezione della PEC da parte del SUAP comunale.
Confermate che la procedura corretta è questa?
E' tra l'altro successo, nella medesima Provincia, ma in altro Comune, che l'istanza provinciale arrivata al SUAP del Comune si sia fermata li, avendo colto i funzionari comunali completamente impreparati.
Risultato: dopo 90 giorni l'impresa, pensando di averne diritto, ha iniziato a lavorare senza di fatto essere iscritta al registro provinciale -> ispezione, sequestro, sanzione, avvocati, etc.
Forse qualche telefonata o passeggiata in Provincia non avrebbe guastato, ma non vi sembra che la semplificazione voluta con l'istituzione dei SUAP e delle AUA in questo caso si sia risolta in inutili e farraginosi doppi passaggi?
Grazie per la pazienza
Salve a tutti, vorrei condividere sul forum quanto segue, chiedendo se le mie perplessità sono condivise o meno.
Come sapete, l'Art.3 comma 3 DPR 59/2013, come poi confermato dalla Circolare del MATTM 07/11/2013, permette di derogare dalla istanza di AUA per i nuovi impianti in semplificata a patto che l'avvio dell'attività non necessiti di specifiche autorizzazioni (atmosfera, scarichi, etc.)
In ogni caso, nell'era della burocrazia 2.0, anche le comunicazione ex art.214 e 216 devono essere presentate in via elettronica tramite SUAP (salvo poi far stampare le relazioni su carta ai funzionari per esaminarle).
Al solito noto una difformità sul territorio nazionale su quale sia il SUAP di competenza, se quello provinciale (la cosa più logica) o quello comunale; in ogni caso, il funzionario della provincia di mio interesse ha detto che è necessario passare per il SUAP comunale (anche in considerazione che non esiste uno sportello SUAP provinciale) e che i 90 gg decorrono a partire dalla ricezione della PEC da parte del SUAP comunale.
Confermate che la procedura corretta è questa?
E' tra l'altro successo, nella medesima Provincia, ma in altro Comune, che l'istanza provinciale arrivata al SUAP del Comune si sia fermata li, avendo colto i funzionari comunali completamente impreparati.
Risultato: dopo 90 giorni l'impresa, pensando di averne diritto, ha iniziato a lavorare senza di fatto essere iscritta al registro provinciale -> ispezione, sequestro, sanzione, avvocati, etc.
Forse qualche telefonata o passeggiata in Provincia non avrebbe guastato, ma non vi sembra che la semplificazione voluta con l'istituzione dei SUAP e delle AUA in questo caso si sia risolta in inutili e farraginosi doppi passaggi?
Grazie per la pazienza
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Deroga istanza AUA
a parte meditare il trasferimento in svizzera, ma anche in austra dal nord-est, che è cosa ben diversa di quando ci si "delocalizzava" in albania o altri paesi dell'est ante allargamento della UE, qualcuno di questi imprenditori costretti in pratica ad andarsene per sopravvivere aziendalmente dovrebbe, prima di espatriare definitivamente, impiantare un'accidenti di causa per risarcimento da parte personalmente dei vari RUP per la loro omissione/ritardo di atti di ufficio, ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n.3/57, per quanto applicabile . lasciarli senza nemmeno le mutande ma con la prospettiva di giocarsi il TFR e pure il quinto della pensione sino a che campano. A costo di arrivare alla Corte di Strasburgo.
P.S.: in tutti i contratti di enti locali, stato e parastato c'è sempre l'articolino o il commillo che specifica che per quanto non contenuto in quel contratto ci si riconduce al DPR 3/57, citato anche come "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", quindi per tutto ciò che è P.A.
la Legge ci dà dei diritti, non solo dei doveri, e rispettarla dall'inizio alla fine è un buon modo per lottare contro chi se la rigira a proprio uso, e consumo, e comodo.
P.S.: in tutti i contratti di enti locali, stato e parastato c'è sempre l'articolino o il commillo che specifica che per quanto non contenuto in quel contratto ci si riconduce al DPR 3/57, citato anche come "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", quindi per tutto ciò che è P.A.
la Legge ci dà dei diritti, non solo dei doveri, e rispettarla dall'inizio alla fine è un buon modo per lottare contro chi se la rigira a proprio uso, e consumo, e comodo.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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