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Recupero toner esausti per micro attività /professionisti ecc. tramite servizio di manutenzione

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Messaggio  axomoxoa Lun Giu 29, 2015 6:10 pm

Buongiorno, mi scuso se magari è già stato trattato l'argomento, ma non ho trovato niente di specifico a riguardo.
Vengo a conoscenza di una azienda (non faccio nomi, sarebbe pubblicità penso) che attraverso un contratto di manutenzione si fa carico di raccogliere e smaltire/riciclare i consumabili / toner esausti /ecc. Attraverso il contratto di manutenzione si fa carico di tutti gli adempimenti del caso (fir, registri ecc)... un po' credo come succede per la manutenzione dei neon. L'azienda è iscritta all'albo Gestore Rifiuti, effettivamente ha brevettato un processo per questo tipo di lavorazione, il contratto mi pare chiaro e si assume gli oneri del produttore del rifiuto al posto di chi sottoscrive il servizio, sembra avere tutte le arte in regola per il trattamento del materiale.
La domanda: è corretto che con un contratto di manutenzione in questo caso tutti gli obblighi vengano trasferiti e non si debba più pensare a registri, fir, ecc?
La manutenzione non è gratuita, ma certamente se mi togle la grana dei registri/fir/ecc  e smaltisce correttamente/ecologicamente il tutto ...
Nel caso di un controllo, non avendo in mano che il contratto vorrei stare tranquillo...

Grazie in anticipo ...
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Messaggio  Sciùr Colombo Mar Giu 30, 2015 9:07 am

Nel forum trovi diverse discussioni a riguardo.

Se il servizio è inquadrato come manutenzione, cioè gli addetti della società arrivano presso di voi, sostituiscono i toner e si portano via quelli esauriti come rifiuti, allora la gestione è corretta.

Se invece siete voi a sostituire i toner e loro si limitano a passare una o due volte all'anno per l'avvio al recupero, allora siete voi i produttori del rifiuto, dovete comparire nel formulario, compilare il registro c/s se il caso, MUD bla,bla,bla

Ricordati che quando entri in un forum (=comunità) è sempre necessario fare una breve presentazione prima, in modo da capire se sei produttore, trasportatore  o altro soggetto. Così chi ti risponde può darti anche informazioni più precise.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Giu 30, 2015 9:15 am

Caro Carlos Santana, mi sembra strano che tu non abbia trovato qualcosa di tuo interesse nelle discussioni precedenti.
Ad esempio (ed è solo un esempio) qui:
https://www.sistriforum.com/t6355-toner-stampanti-in-ufficio-libero-professionista?highlight=toner

Effettivamente il quesito che poni è chiaro ma è il contesto che è piuttosto lacunoso.
Se potessi descrivere meglio...
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 9:47 am

Supremoanziano ha scritto:Caro Carlos Santana, mi sembra strano che tu non abbia trovato qualcosa di tuo interesse nelle discussioni precedenti.
Ad esempio (ed è solo un esempio) qui:
https://www.sistriforum.com/t6355-toner-stampanti-in-ufficio-libero-professionista?highlight=toner

Effettivamente il quesito che poni è chiaro ma è il contesto che è piuttosto lacunoso.
Se potessi descrivere meglio...


Grazie ad entrambi per la cortesia.

Quel Thread l'ho letto ... mi rimanevano alcuni dubbi che riguardavano questa soluzione in particolare. Sono un libero professionista (ditta individuale, una delle miriadi di partiteiva) ho diciamo una laser e una ink jet in ufficio, per cui la mia "produzione" è piuttosto modica.

Cerco di spiegarmi meglio.
Ho un contratto con la ditta xyz.
Stampo, le cartucce ovviamente sono sostituite da me, metto le cartucce nel contenitore inviato dalla ditta xyz.

(Non posso copiaincollare il contratto, credo. se riesco riporto i punti salienti.)

Sul contratto tra il cliente e la ditta xyz si dice:

Obblighi di XYZ in relazione alla gestione dei rifiuti
In quanto produttore di rifiuti ai sensi dell'art. 266, comma 4, del Codice dell'Ambiente, XYZ è unico
soggetto obbligato agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. In particolare e per effetto di quanto enunciato
nelle premesse XYZ è unico soggetto obbligato agli adempimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e
del D.Lgs.205/2010 applicativo del SISTRI ed in particolare:
art.lo 188 (oneri del produttore e dei detentori)
art.lo 190 (registro di carico e scarico)
art.lo 193 (trasporto dei rifiuti)
4.2 XYZ libera, tiene indenne e manleva il Cliente non produttore e tutti gli altri soggetti intervenuti da ogni
responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs 152/06 e alla prima imputabili e
comunque nel rispetto della predetta normativa.


Le Parti si danno atto che il materiale proveniente dall'attività di manutenzione, ovvero le cartucce esaurite di toner,
inkjet, nastri per stampanti ad aghi ed in genere il materiale sostituito, quali i fotoconduttori ed i fusori nonché ogni altra
attrezzatura atta all'uopo, lasciata presso la Cliente sono di proprietà esclusiva di XYZ

A. Per Servizi si intendono le seguenti attività rese in relazione alle sedi e al parco macchine di cui all'ALLEGATO 3:
manutenzione, verifica ed assistenza on-line sul funzionamento del consumabile e risoluzione di eventuali anomalie;
verifica ed assistenza on-site per lo svolgimento di attività di manutenzione delle cartucce a seguito di segnalazione di
anomalie da parte del cliente; rapporti con i produttori per i casi di difetti coperti da garanzia; valutazione e decisioni in
merito alla necessità di sostituzioni o resi.
la fornitura di adeguata formazione al personale della Cliente per le operazioni di cui alla sezione B. che segue,
mettendo a disposizione, tramite un apposito sito internet, istruzioni operative ed eventuali filmati che mostrano come si
effettua una corretta sostituzione delle cartucce ed il caricamento dei vassoi carta;
recupero ed inserimento nel contenitore di XYZ di quanto proveniente dall'attività di manutenzione effettuata
ad opera dell'operatore delegato di cui al punto 6 del presente contratto.
B. Operazioni che possono essere svolte direttamente dal personale del Cliente:
sostituzione delle cartucce toner, nastri e inkjet nonché caricamento del/ dei vassoio/i carta, purché gli interventi, siano
effettuati solo manualmente senza strumenti e/o attrezzi.

Se ho capito bene, nella prima sezione la ditta XYZ si prende carico / responsabilità del discorso (cosa che non esclude un mio eventuale obbligo di legge, potrebbe solo escludere la mia mala fede ma non mi mette al riparo dalle sanzioni) ... nella seconda ottiene la proprietà dei toner (cosa che con gli obblighi di smaltimento non credo c'entri, credo sia solo per potersi portar via il metriale ... boh) ... con la terza, siccome la sostituzione dei toner non avviene con l'uso di " strumenti e/o attrezzi. " non c'è un intervento di manutenzione da parte mia, anche perchè poi la cartuccia non è ancora il rifiuto ma viene successivamente "lavorata" .

Le cartucce non vengono riciclate (non vengono riempite con nuovo toner, non rimangono cartucce) ma vengono distrutte attraverso un procedimento brevettato (so il numero del brevetto ma ovviamente non ho accesso ai dettagli, sul loro sito è visibile parte della lavorazione). Dal materiale ritirato vengono ricavate materie prime (se è la parola corretta, non so) cioè plastica, rame, ferro, acciaio, ecc... Il prodotto della lavorazione diventa rifiuto però rifiuto di qualcosa già di proprietà della XYZ, XYZ lo lavora, il prodotto finale è di XYZ, per cui XYZ è l'unico soggetto alla normativa. Io ho con loro solo un contratto di manutenzione. XYZ è iscritta all'albo Gestore Rifiuti

Mi piace la semplicità dell'idea e l'ecosostenibilità del progetto. Non voglio però avere grane ...





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Messaggio  Supremoanziano Mar Giu 30, 2015 10:05 am

Scusami, ma ci sono alcuni passaggi nell'ALLEGATO che hai postato molto poco chiari.
Ma a parte questo, non facevi prima a chiedere all'ente gestore della raccolta pubblica se potevi approfittare (come fanno moltissimi Comuni) della possibilità di affidargli le cartucce come rifiuto speciale assimilato all'urbano?
Siccome paghi già la tassa asporto rifiuti (io la chiamo ancora così anche se non è esatto) ed immagino che sia piuttosto salata, puoi sfruttare questa possibilità senza andare incontro a rogne varie.
Ti suggerisco di far vedere quel contratto ad un consulente ambientale perchè ci sono alcune cosette non proprio cristalline.
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 10:12 am

Supremoanziano ha scritto:
Ma a parte questo, non facevi prima a chiedere all'ente gestore della raccolta pubblica se potevi approfittare (come fanno moltissimi Comuni) della possibilità di affidargli le cartucce come rifiuto speciale assimilato all'urbano?
Ho letto in giro che questo non vale per le p.iva che comunque sono tenute a registri fir ecc...
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 10:15 am

Supremoanziano ha scritto:Scusami,
Di che, se ho chiesto è perchè sono un ignorante, spero nel senso buono.

I consulenti ambientali dicono un po' di tutto... qualcuno anche che basta far ritirare il toner con il fir, senza registri.
Ho chiesto ad un mio cliente che fa raccolta rifiuti e mi ha confermato che perr legge le p.iva non possono conferire ai comuni.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Giu 30, 2015 10:35 am

axomoxoa ha scritto:I consulenti ambientali dicono un po' di tutto... qualcuno anche che basta far ritirare il toner con il fir, senza registri.

Ha ragione. Sarebbe troppo lungo spiegartelo adesso attraverso un forum, ma affidati con fiducia ai consulenti.

axomoxoa ha scritto:Ho chiesto ad un mio cliente che fa raccolta rifiuti e mi ha confermato che perr legge le p.iva non possono conferire ai comuni.

Questa invece è una bestialità che indica come questo tuo cliente sia di grande ignoranza nel suo mestiere.
Un consulente ambientale preparato ti metterà al riparo da certe castronerie.
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 10:41 am

axomoxoa ha scritto:I consulenti ambientali dicono un po' di tutto... qualcuno anche che basta far ritirare il toner con il fir, senza registri.
... e qualcuno esattamente il contrario ...

Supremoanziano ha scritto:Ha ragione. Sarebbe troppo lungo spiegartelo adesso attraverso un forum, ma affidati con fiducia ai consulenti.
A quale?
Chiaramente non ne ho sentiti molti, "solo" un paio, più quel mio cliente...

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Messaggio  Admin Mar Giu 30, 2015 11:26 am

Ho chiesto ad un mio cliente che fa raccolta rifiuti e mi ha confermato che perr legge le p.iva non possono conferire ai comuni.
Allora:
Non esiste alcuna legge che impedisce alle "partite Iva" di conferire rifiuti al servizio pubblico (se così fosse, buttando la corrispondenza nel cestino della cartaccia commetteresti un reato!).
I rifiuti prodotti da utenze non domestiche (e tali sono quelli derivanti dalla tua attività) sono speciali per definizione.
E' facolta dei Comuni assimilare agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi.
Devi controllare il regolamento del tuo Comune, ti si presentano due possibilità:
a) Per i criteri qualitativi si opera (come spesso accade) un semplice rinvio al punto 1.1.1 della Delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984: non puoi conferirli al servizio pubblico perchè in tale elenco (obsoleto) non si parla di toner.
b) L'elenco di cui sopra è integrato ed i toner sono espressamente assimilati agli urbani: puoi conferirli al servizio pubblico.
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 12:20 pm

Admin ha scritto:
b) L'elenco di cui sopra è integrato ed i toner sono espressamente assimilati agli urbani: puoi conferirli al servizio pubblico.
Un consulente di cui sopra mi ha detto che per determinati rifiuti non è più possibile farlo per un dlgs a partire dal 2008.
Boh... probabilmente è un "poco consulente" ...
Ho provato a leggere - san Google auita, se e' quello - il dlgs 4/2008 ma sinceramente non è il mio campo.
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Messaggio  Admin Mar Giu 30, 2015 12:25 pm

Questo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/NormativaNazionale/019-DM_22.10.2008.pdf
Premesso che si tratta di una norma secondaria in deroga,
premesso che quanto previsto dal TUA si applica sempre e in ogni caso,
dov'è scritto?
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Messaggio  axomoxoa Mar Giu 30, 2015 12:26 pm

Admin ha scritto:
dov'è scritto?
ben ... giro la domanda.... se mi risponde ti dico

Grazie !!!
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Messaggio  axomoxoa Mer Lug 01, 2015 8:25 am

Sarebbe meglio si iscrivesse e rispondesse...
da una breve telefonata, spero di riportare correttamente, la questione pare sia articolata: la diversa classificazione dei rifiuti, e il fatto che il comune non ha conpetenze e autorizzazione per sostituirsi alla complessa gestione dei rifiuti delle aziende (a suo dire i rifiuti delle attività non possono essere per legge "assimilati" ai rifiuti urbani e comunque occorre aver le strutture adeguate per poterli gestire, per cui se la responsabilità dei rifiuti èdel produttore, non si evitano le sazioni se il rifiuto non è gestito correttamente dal comune )

Sulla diversa riclassificazione della pericolosità del rifiuto mi volevo fare aiutare da un articolo trovato in rete ma non posso postare link
Cercando con google
asl4 liguria 18_02_2015.pdf
e
lexambiente rifiuti 179-dottrina179 rifiuti-classificazione-dei-rifiuti-osservazione-sulla-premessa-
si trovano i riferimenti

dalla conversione in  legge 116/2014  del  decreto  legge  «competitività» (Dl  91/2014).  Essa  modifica  la  premessa dell’allegato D, parte IV del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) sulla classificazione dei rifiuti. La norma in vigore da oggi incide sui rifiuti non pericolosi con «codici a specchio» (quelli che possono essere pericolosi o meno) che nel 2011 erano circa il 66% della produzione totale di rifiuti speciali (stimabili in circa 85 milioni di tonnellate) e che  si troverebbero, in base ai nuovi criteri, a essere classificati  quasi  sicuramente  sempre  pericolosi,  anche  in  ragione  di  un  astratto  «principio  di precauzione» citato a sproposito.

Al di là del discorso comuni, a questo punto non basterebbe più il semplice fir, ma ci vorrebbero analisi, registri ecc...

... continuo a ribadire che non è il mio campo. Non devo insegnare ai gatti ad arrampicare.  Voglio solo capire quale discorso sia il più corretto.

Il discorsi si è spostato dalla mia domanda iniziale ... Smile
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 01, 2015 12:47 pm

cerco di essere sintetica, cosa che mi viene assai difficile, ma ci provo.
1) quella parte della L. 116/014 è appena "morta" perchè è entrato un vigore un regolamento Europeo che l'ha fatta fuori.
2) l'assimilabilità di un rifiuto "speciale" con uno "urbano" è sancita dai singoli regolamenti comunali. L'asserzione per cui le cartucce di toner in genere lo sono sempre è perchè si tratta di un rifiuto ormai normalmente producibile in ambito domestico, e di solito per quanto mi risulta vanno messe nella raccolta della plastica, ma qualche comune le fa andare nell'indifferenziato come i CD: dipende da che tipologia di sistema di eliminazione hanno scelto.
3)  anche io ho una stampante multifunzione in leasing, e le cartucce vuote se le porta indietro la mia XYZ quando mi viene a portare quelle nuove, lo stesso ha fatto quando mi ha cambiato il tamburo.

questo è indirettamente scritto anche nel tuo contratto:
Le Parti si danno atto che il materiale proveniente dall'attività di manutenzione, ovvero le cartucce esaurite di toner, inkjet, nastri per stampanti ad aghi ed in genere il materiale sostituito, quali i fotoconduttori ed i fusori nonché ogni altra attrezzatura atta all'uopo, lasciata presso la Cliente sono di proprietà esclusiva di XYZ , non capisco quindi perchè ti stai a porre questo problema.

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Messaggio  axomoxoa Mer Lug 01, 2015 1:39 pm

Aurora Brancia ha scritto:cerco di essere sintetica, cosa che mi viene assai difficile, ma ci provo.
1) quella parte della L. 116/014 è appena "morta" perchè è entrato un vigore un regolamento Europeo che l'ha fatta fuori.
2) l'assimilabilità di un rifiuto "speciale" con uno "urbano" è sancita dai singoli regolamenti comunali. L'asserzione per cui le cartucce di toner in genere lo sono sempre è perchè si tratta di un rifiuto ormai normalmente producibile in ambito domestico, e di solito per quanto mi risulta vanno messe nella raccolta della plastica, ma qualche comune le fa andare nell'indifferenziato come i CD: dipende da che tipologia di sistema di eliminazione hanno scelto.
3)  anche io ho una stampante multifunzione in leasing, e le cartucce vuote se le porta indietro la mia XYZ quando mi viene a portare quelle nuove, lo stesso ha fatto quando mi ha cambiato il tamburo.

questo è indirettamente scritto anche nel tuo contratto:
Le Parti si danno atto che il materiale proveniente dall'attività di manutenzione, ovvero le cartucce esaurite di toner, inkjet, nastri per stampanti ad aghi ed in genere il materiale sostituito, quali i fotoconduttori ed i fusori nonché ogni altra attrezzatura atta all'uopo, lasciata presso la Cliente sono di proprietà esclusiva di XYZ , non capisco quindi perchè ti stai a porre questo problema.

Dal punto di vista "tecnico" per quel che riguarda le cartucce esauste non sono plastica.
Per quel che riguarda le ink jet contengono (possono contenere) comunque una cera quantità di inchiostro anche se la stampante le segnala esaurite: su certe stampanti l'indicazione è "statistica" ricavata dal firmware della stampane e può non tenere conto di vari fattori reali quali il malfunzionamento dei meccanismi di pulizia  ecc. Alcune  (tutte penso) contengono anche diversa componentistica elettronica. Le cartucce di toner (polvere) a seconda della tecnologia possono contenere parti più o meno rilevanti di toner di recupero (quello non trasferito sulla carta durante la stampa), meccanismi rulli di vario materiale per depositare uniformamente il toner sul drum. Contengono chiaramente anche parti elettroniche. Per cui metterle con la plastica ... boh! Poi il drum, la vaschetta di recupero toner, gli eventuali gruppi di sviluppo e trasferimento, dove li metto? Quelle non si ricaricano.
sulla parte due c'è chi dice che il regolamento comunale non può sostituire quello "generale"...  voi mi dite che si può. Bel casino.

altra cosa, se hai la stampante in leasing, è la tua ditta che produce il rifuito comunque, non l'azienda con cui hai stipulato il leasing, o no?

In sostanza quel contratto di cui parlavo dovrebbe esimermi dall'obbligo burocratico,  da un punto di vista tecnico le parti pericolose andrebbero smaltite correttamente, da un punto di vista ambientale la cosa permette di riciclare tutto il riciclabile nel modo corretto e di smaltire quanto non riciclabile.
Non è un noleggio a costo copia o meno.
Mi sto ponendo il problema perchè voglio capire se tutto questo giro è corretto, viste le multe salate
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 01, 2015 3:20 pm

il rifiuto da manutenzione è per legge prodotto dal manutentore, non da chi detiene il bene manutenzionato.
ho appena scritto che la società con cui ho il leasing (operativo) ritira e manda lei a recupero o a smaltimento tutte le componenti esaurite o sostituite o guaste o quel che sia.
Quindi, se la stampante fosse tua e tu il produttore del rifiuto "carticcia esaurita" l'obbligo sarebbe in capo a te, ma siccome sta scritto nel TUO contratto che qualunque pezzo anche esaurito o dismesso è sempre loro, la gestione spetta a loro.
Quanto al concetto giuridico di < il regolamento comunale non può sostituire quello "generale" > è opportuno che tu sappia che non lo sostituisce affatto: è quello generale, ossia il 152/06, che prevede così, almeno sino a quando non esce il decreto di competenza statale che aspettiamo da 3 anni abbondanti, esattamente come all'art. 266 c. 4 prevede (in regime di fictio juris) che "4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività."
adesso dovresti saperne abbastanza per sapere come regolarti 

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Messaggio  axomoxoa Mer Lug 01, 2015 3:37 pm

Aurora Brancia ha scritto:il rifiuto da manutenzione è per legge prodotto dal manutentore, non da chi detiene il bene manutenzionato.  [...] Quindi, se la stampante fosse tua e tu il produttore del rifiuto "carticcia esaurita" l'obbligo sarebbe in capo a te, ma siccome sta scritto nel TUO contratto che qualunque pezzo anche esaurito o dismesso è sempre loro, la gestione spetta a loro.
la stampante è mia, loro hanno il contratto di manutenzione sul toner e parti dismesse. Secondo il tuo ragionamento vale comunque che la responsabilità è loro. Grazie.

Aurora Brancia ha scritto:adesso dovresti saperne abbastanza per sapere come regolarti 
Grazie.
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Messaggio  cirillo Mer Lug 01, 2015 3:46 pm

Aurora Brancia ha scritto:........ esattamente come all'art. 266 c. 4 prevede (in regime di fictio juris) che "4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività."
a questo proposito posto un estratto di una mia comunicazione, inviata al nazionale dell'Associazione dove opero, nella quale ho fatto alcune considerazioni tra le quali anche una relativa al famigerato co. 4 dell'art 266:
.........
Penso che utilizzando, più o meno, le stesse parole, si possa ottenere un grande risultato. La mia proposta è di riscrivere il commillo 4. dell'art. 266, come segue:

4. I rifiuti provenienti da attività di:
- manutenzione effettuata su beni mobili o immobili presso il sito indicato dal committente;
- assistentenza sanitaria effettuata a domicilio;
si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 01, 2015 3:52 pm

la quoto totalmente: molto più chiara.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  inca Lun Set 07, 2015 12:09 pm

Buongiorno,
vorrei segnalare a tal proposito la nota n. 7692 del Ministero in cui si chiarisce l'applicabilità dell'art. 266 c.4 del TUA ai consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica. In presenza di un regolare contratto di manutenzione, gli oneri della gestione del rifiuto sono a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.
Infine, l'art. 39 della legge n.146 è stato abrogato, ma in virtù dell'art. 198 c. 2 del 152/06 sono i Comuni che possono decidere se far rientrare questi rifiuti nella categoria degli assimilabili ad urbani.
Almeno questo è quanto so io.
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Messaggio  ceresio18 Mer Set 09, 2015 10:35 am

Ciao, attenzione a non mal interpretare la nota 7692.
Alla fine secondo me sul FIR per evitare rischi inutili dovrà sempre comparire la società utilizzatrice come produttore.... non esiste che tutte le volte che devo cambiare un toner chiamo il manutentore e lo faccio cambiare da lui....e questa è l'unica condizione per cui sul FIR possa indicare il manutentore come produttore del rifiuto.
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Messaggio  armando77 Mer Set 09, 2015 12:25 pm

ceresio18 ha scritto:Ciao, attenzione a non mal interpretare la nota 7692.
Alla fine secondo me sul FIR per evitare rischi inutili dovrà sempre comparire la società utilizzatrice come produttore.... non esiste che tutte le volte che devo cambiare un toner chiamo il manutentore e lo faccio cambiare da lui....e questa è l'unica condizione per cui sul FIR possa indicare il manutentore come produttore del rifiuto.

La nota dice che se la sostituzione del toner è fatta dal manutentore sul FIR andrà indicato al punto 1 la ragione sociale del manutentore, come sede del produttore del rifiuto l'unità locale del manutentore e di evidenziare in annotazione il luogo dove si è svolta l'attività di manutenzione (la ditta incapace di cambiare il toner da sola Rolling Eyes ).
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Set 09, 2015 10:12 pm

ceresio18 ha scritto:Ciao, attenzione a non mal interpretare la nota 7692.
Alla fine secondo me sul FIR per evitare rischi inutili dovrà sempre comparire la società utilizzatrice come produttore.... non esiste che tutte le volte che devo cambiare un toner chiamo il manutentore e lo faccio cambiare da lui....e questa è l'unica condizione per cui sul FIR possa indicare il manutentore come produttore del rifiuto.

Anche io me lo cambio da me: mi lasciano la riserva, io cambio quando mi occorre il colore che mi è finito/sta finendo, poi avviso della cosa e quando mi portano quelli nuovi si riprendono le cartucce vecchie, e questa modalità è dettagliata nel contratto di manutenzione che è abbinato a quello di leasing. E ho scoperto, proprio da poco, che le tengono contate e registrate per ogni utilizzatore

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Messaggio  cirillo Mer Set 09, 2015 11:58 pm

Aurora Brancia ha scritto:
ceresio18 ha scritto:Ciao, attenzione a non mal interpretare la nota 7692.
Alla fine secondo me sul FIR per evitare rischi inutili dovrà sempre comparire la società utilizzatrice come produttore.... non esiste che tutte le volte che devo cambiare un toner chiamo il manutentore e lo faccio cambiare da lui....e questa è l'unica condizione per cui sul FIR possa indicare il manutentore come produttore del rifiuto.

Anche io me lo cambio da me: mi lasciano la riserva,......... E ho scoperto, proprio da poco, che le tengono contate e registrate per ogni utilizzatore
Questa nota, più che dal Ministero dell'Ambiente, sembra sia stata emanata dall'U.C.A.S.

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