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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
Buonasera a tutti,
volevo sapere se possibile quanto segue.
In qualità di produttore iniziale di rifiuti, nel caso in cui dovessi avviare a recupero gli stessi presso impianti sottoposti a procedura semplificata, al fine di verificare che i rifiuti in questione siano compatibili con l'attività di recupero per cui l'impianto è stato autorizzato, quali parametri dovrei indagare e quali sarebbero i limiti di concentrazione da rispettare?
Per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi ad impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata, sulla base di quanto prescritto dal comma 4, art. 8 del DM 186/2006, il conferimento è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dall’Allegato III del D.M. 05/02/98.
Per quanto riguarda invece il conferimento di rifiuti pericolosi ad impianti sottoposti a procedura semplificata? il DM 161/2002 non mi sembra fornisca prescrizioni in merito.
Per quanto riguarda invece i rifiuti avviati ad impianto di recupero autorizzati in via ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/06), se non erro è necessario verificare se l’autorizzazione dell’impianto stabilisca prescrizioni particolari per l’accettazione del rifiuto.
Grazie in anticipo.
volevo sapere se possibile quanto segue.
In qualità di produttore iniziale di rifiuti, nel caso in cui dovessi avviare a recupero gli stessi presso impianti sottoposti a procedura semplificata, al fine di verificare che i rifiuti in questione siano compatibili con l'attività di recupero per cui l'impianto è stato autorizzato, quali parametri dovrei indagare e quali sarebbero i limiti di concentrazione da rispettare?
Per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi ad impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata, sulla base di quanto prescritto dal comma 4, art. 8 del DM 186/2006, il conferimento è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dall’Allegato III del D.M. 05/02/98.
Per quanto riguarda invece il conferimento di rifiuti pericolosi ad impianti sottoposti a procedura semplificata? il DM 161/2002 non mi sembra fornisca prescrizioni in merito.
Per quanto riguarda invece i rifiuti avviati ad impianto di recupero autorizzati in via ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/06), se non erro è necessario verificare se l’autorizzazione dell’impianto stabilisca prescrizioni particolari per l’accettazione del rifiuto.
Grazie in anticipo.
luigi.biotech- Membro della community
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
il quesito così posto denota che, come produttore, sei davvero competente
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cirillo- Moderatore
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
Leggendo queste domande, viene l'impressione (a me, è venuta) che tu non abbia ben afferrato il concetto stesso di procedura semplificata, per la cui più puntuale comprensione ti rimando alllo studio di merito ed approfondito del "ronchi bis" (= DM 5 febbraio 1998) ma anche del DM 161/02.
Intanto, cerco di riepilogarti il nocciolo delle questioni che poni.
Non è esattamente così: il test di cessione ha un senso solo nel caso il rifiuto possa essere riutilizzato tal quale, quindi in R10 oppure in R5 limitatamente al reimpiego per rilevati e sottofondi stradali, Per il resto, ossia la composizione del rifiuto in sè, i parametri da rispettare tassativamente per l'accettazione in procedura ordinaria sono determinati, tipologia per tipologia e per singoli CER o gruppi di cer, da quanto indicato nell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 come integrato/modificato dal 186/06, nei vari paragrafi n.n.2 delle singole tipologie, alla cui lettura ti rimando soprattutto per la corretta identificazione sulla provenienza del rifiuto e quindi corretta assegnazione del pertinente CER
ovviamente, qui il test di cessione non ha senso, atteso che se è un rifiuto pericoloso certo non può venire riutilizzato tal quale, ma davvero mi fai venire da piangere quando dici che non ti sembra ci siano prescrizioni in merito! E allora, secondo te, quando ad esempio al punto 1.4.2 dell'allegato, dove relativamente al recupero di piombo dalle batterie si legge Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti, con un contenuto di Piombo fino al 90% e contenenti: Sn < 1%, As < 0,5%, Sb <10%, Se < 0,05%; contenenti soluzione acquosa di H2SO4 < 25% con Pb <1%, Cd <0,1%, Cu, Zn, As, Sn e Sb < 0,l% per ciascun elemento, oppure al punto 7.2.2, relativo alla redistillazione di solventi dalle morchie di veniciatura si legge "Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: resina poliestere e/o fenolica contenente solventi in concentrazione minima del 15%." queste non sono prescrizioni di merito ???
Appunto perchè trattasi di autorizzazione non semplificata, quindi non è detto si stia parlando di una tecnologia nota da decenni e usualmente praticata senza particolari problemi ambientali (ovviamente, a pratica industriale correttamente esercitata), in questi casi le eventuali limitazioni di accettazioni sono indicate nell'autorizzazione che dovrebbe essare stata concessa dopo accurato ed attento esame sia del ciclo tecnologico che delle capacità impiantistiche.
Intanto, cerco di riepilogarti il nocciolo delle questioni che poni.
luigi.biotech ha scritto:Per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi ad impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata, sulla base di quanto prescritto dal comma 4, art. 8 del DM 186/2006, il conferimento è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dall’Allegato III del D.M. 05/02/98.
Non è esattamente così: il test di cessione ha un senso solo nel caso il rifiuto possa essere riutilizzato tal quale, quindi in R10 oppure in R5 limitatamente al reimpiego per rilevati e sottofondi stradali, Per il resto, ossia la composizione del rifiuto in sè, i parametri da rispettare tassativamente per l'accettazione in procedura ordinaria sono determinati, tipologia per tipologia e per singoli CER o gruppi di cer, da quanto indicato nell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 come integrato/modificato dal 186/06, nei vari paragrafi n.n.2 delle singole tipologie, alla cui lettura ti rimando soprattutto per la corretta identificazione sulla provenienza del rifiuto e quindi corretta assegnazione del pertinente CER
luigi.biotech ha scritto:Per quanto riguarda invece il conferimento di rifiuti pericolosi ad impianti sottoposti a procedura semplificata? il DM 161/2002 non mi sembra fornisca prescrizioni in merito.
ovviamente, qui il test di cessione non ha senso, atteso che se è un rifiuto pericoloso certo non può venire riutilizzato tal quale, ma davvero mi fai venire da piangere quando dici che non ti sembra ci siano prescrizioni in merito! E allora, secondo te, quando ad esempio al punto 1.4.2 dell'allegato, dove relativamente al recupero di piombo dalle batterie si legge Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti, con un contenuto di Piombo fino al 90% e contenenti: Sn < 1%, As < 0,5%, Sb <10%, Se < 0,05%; contenenti soluzione acquosa di H2SO4 < 25% con Pb <1%, Cd <0,1%, Cu, Zn, As, Sn e Sb < 0,l% per ciascun elemento, oppure al punto 7.2.2, relativo alla redistillazione di solventi dalle morchie di veniciatura si legge "Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: resina poliestere e/o fenolica contenente solventi in concentrazione minima del 15%." queste non sono prescrizioni di merito ???
luigi.biotech ha scritto:Per quanto riguarda invece i rifiuti avviati ad impianto di recupero autorizzati in via ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/06), se non erro è necessario verificare se l’autorizzazione dell’impianto stabilisca prescrizioni particolari per l’accettazione del rifiuto.
Appunto perchè trattasi di autorizzazione non semplificata, quindi non è detto si stia parlando di una tecnologia nota da decenni e usualmente praticata senza particolari problemi ambientali (ovviamente, a pratica industriale correttamente esercitata), in questi casi le eventuali limitazioni di accettazioni sono indicate nell'autorizzazione che dovrebbe essare stata concessa dopo accurato ed attento esame sia del ciclo tecnologico che delle capacità impiantistiche.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
\"luigi.biotech" ha scritto:
Per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi ad impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata, sulla base di quanto prescritto dal comma 4, art. 8 del DM 186/2006, il conferimento è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dall’Allegato III del D.M. 05/02/98.
Per la verità questo non è proprio esattissimo (anzi, per come la vedo io è totalmente sbagliato)
Il comma 4 dell'art. 8 del DM 186/2006 dice questo:
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
E questo significa che quando Tu produttore vuoi conferire i tuori rifiuti ad un impianto di recupero in semplificata devi analizzarli per verificare che:
a) siano non pericolosi
b) abbiano le caratteristiche merceologiche previste per la semplificata ed analiticamente elencate negli allegati al DM 5/02/98 e ssmmii
Il test di eluizione/cessione è citato qui: comma 3 dell'art. 9 del dm 186/2006 e dice questo:
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.";
E questo significa che il testo di cessione lo deve fare l'impianto di recupero e soprattutto che deve essere fatto sui materiali per i quali è prevista una forma di recupero che consiste nel metterli in terra (R10) sotto forma di ripristini ambientali, rilevati, sottofondi ecc.....
Se tu produttore del rifiuto, produci ad esempio, scarti plastici che verranno recuperati R3 per produrre nuove plastiche utili per farci panchine, cartelli stradali, bottiglie, giocattoli ecc..., che bisogno c'è di farci il test di cessione?
e via esemplificando.....
Il fatto che molti impianti lo richiedano al conferitore all'atto dell'ingresso è una prassi commerciale, che non è priva di una certa logica:
In fondo se un impianto recupera macerie per semplice triturazione (R5) se le macerie entrano contaminate con un test di cessione che supera il limite la semplice triturazione non le migliora affatto (anzi, potenzialmente le peggiora).
Ma al di là della logica e della prassi commerciale, le norme dicono questo.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
Aurora, abbiamo postato contemporaneamente.........
Batti il 5!
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
non mi meraviglio... chissà se il ns. interlocutore biotech apprezza nel giusto modo che entrambe abbiano detto "non è esattamente così", cosa che sono certa anche a te sia costata qualche minuto di riflessione prima di scrivere.isamonfroni ha scritto:Aurora, abbiamo postato contemporaneamente.........
Batti il 5!
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE per rifiuti da avviare ad impianti in semplificata ed impianti in ordinaria
Aurora Brancia ha scritto:non mi meraviglio... chissà se il ns. interlocutore biotech apprezza nel giusto modo che entrambe abbiano detto "non è esattamente così", cosa che sono certa anche a te sia costata qualche minuto di riflessione prima di scrivere.isamonfroni ha scritto:Aurora, abbiamo postato contemporaneamente.........
Batti il 5!
Questa vignetta animata è stupendissima!
Sarei tentata di dire "la voglio", solo che poi so che perderei ore per inserirla nei vari messaggi!
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isamonfroni- Moderatrice
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