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Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
+4
Aurora Brancia
homer
tfrab
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
Promemoria primo messaggio :
Art. 14, comma 5, lett. c) del DL 91/2014 nella formulazione approvata in prima lettura al Senato (non ancora ufficiale):
"c) all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: <<Classificazione dei rifiuti>>:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso <<assoluto>>, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso <<assoluto>>, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed un non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono noti perciò i composti specifichi che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".
Art. 14, comma 5, lett. c) del DL 91/2014 nella formulazione approvata in prima lettura al Senato (non ancora ufficiale):
"c) all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: <<Classificazione dei rifiuti>>:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso <<assoluto>>, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso <<assoluto>>, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed un non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono noti perciò i composti specifichi che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".
Admin- Amministratore
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
per amor del cielo, questo non lo si metteva minimamente in dubbio!gianfranco bardella ha scritto:OT
si ma di sesso ben definito e incontestabile
Comunque, il Sig. Legislatore, che negli ultimi 30 anni ci ha gratificato di quasi ogni sorta di meraviglie, magari è anche in buona fede: quello che talvolta può creare delle -... come chiamarle?- grattate di cacio perfette per alcuni maccheroni ma meno per altre pietanze è che i testi si scrivono nelle stanze, dove c'è sempre una quantità di viavai di persone, di telefoni che squillano, di parti più o meno sociali che borbottano, etc. etc .
e quindi questa "confusione" finisce con il trasferirsi in aula, dove le varie cordate si interfacciano via sms.
Ma chi me lo diceva a me che mi sarei rimpianta quei percorsi legislativi lenti sì ma che poi usciva 1 testo, e quello rimaneva per decenni. Qualcuno, davvero ottimo, magari sarebbe anche rimasto e funzionale ad oggi, se appunto non si fosse fatta sta specie di caciara sulla "necessità di riforme" per cui hanno stravolto giusto quelle 5-6 cose che, se e quando bene applicate, avrebbero dato eccome un impulso sia alla produttività che alla competitività che alla vivibilità spicciola degli italiani.
Partendo dalla Costituzione.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
Admin ha scritto:Art. 14, comma 5, lett. c) del DL 91/2014 nella formulazione approvata in prima lettura al Senato (non ancora ufficiale)
il DL 91\2014 del 24.6.14 che trovo in normattiva e che modifica il 152 non è quello di cui parlate qui ? oppure nella versione definitiva hanno tolto tutti questi punti ?
SINDACOELENA- Utente Attivo
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
E' stato modificato in seconda lettura, ma la parte sulla classificazione dei rifiuti è rimasta invariata (a parte il differimento di 180 giorni dell'entrata in vigore).
Admin- Amministratore
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
Admin ha scritto:E' stato modificato in seconda lettura, ma la parte sulla classificazione dei rifiuti è rimasta invariata (a parte il differimento di 180 giorni dell'entrata in vigore).
scusa, ma sono andata su normattiva dove risulta già caricato il dl 91/2014 e non trovo la frase
"1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE"
a dir la verità non la trovo neanche nel dl 91/2014
SINDACOELENA- Utente Attivo
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
Non la trovi perchè nel decreto legge non c'era. Devi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del DL 91/2014.
Admin- Amministratore
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Re: Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014
Admin ha scritto:Non la trovi perchè nel decreto legge non c'era. Devi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del DL 91/2014.
grazie 1000
SINDACOELENA- Utente Attivo
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