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Rifiuti sanitari carico e scarico

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-bz8-
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Messaggio  tecnostudi Mer Lug 23, 2014 1:30 pm

Buongiorno a tutti,
sono nuova del Forum, ma vi seguo dall'esterno da molto tempo.
Ho visto che ci sono parecchi post su questo argomento ma purtroppo sono costretta a riscrivervi perchè ho un quesito che è ancora più "a monte" di quello che ho trovato leggendo.

Quando si dice nel decreto 254/2003 che "La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni" ci si riferisce alla registrazione di scarico a seguito dello smaltimento? Oppure anche alla registrazione di carico (che quindi può essere fatta anche fino a 5 giorni dopo il ritiro?).
Scusatemi ancora se la domanda può essere ovvia ma ho parlato con un trasportatore e mi ha confuso le idee, avendo io ormai assodate le modalità di gestione dei rifiuti speciali "ordinari" diciamo.

Grazie. - See more at: https://www.sistriforum.com/privmsg?folder=savebox&mode=read&p=41408#sthash.tCw9ZLn4.dpuf
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Messaggio  fabio65 Mer Lug 23, 2014 4:23 pm

I 5 giorni di decorrenza valgono sia per il carico che per lo scarico ma si riferiscono a fattispecie diverse.
Mi spiego meglio : per il carico i 5 giorni decorrono dalla produzione del rifiuto, quindi dal momento in cui depositi i rifiuti nel contenitore; per lo scarico dal giorno in cui l'operatore ritira con il formulario il rifiuto prodotto.
Quindi solo nel caso in cui hai prodotto il rifiuto lo stesso giorno in cui lo hanno ritirato potrai, dopo 5 giorni dalla raccolta, prima fare il carico e poi lo scarico. In tutti gli altri casi il carico precederà sempre lo scarico, in quanto la produzione del rifiuto sarà antecedente alla sua raccolta.
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Messaggio  -bz8- Mer Lug 23, 2014 5:52 pm

per il carico i 5 giorni decorrono dalla produzione del rifiuto, quindi dal momento in cui depositi i rifiuti nel contenitore

Mi permetto di sottolineare che in realtà il DPR 254/03 nel caso di Rifiuti Sanitari a Rischio infettivo indica come produzione del rifiuto il momento della chiusura del contenitore
Ciao
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Messaggio  tecnostudi Mer Lug 23, 2014 6:20 pm

Pertanto, (secondo quanto mi dici bz8) potrebbe avere ragione il trasportatore quando mi dice che io potrei semplicemente aspettare il ritiro e poi fare "a posteriori" carico e scarico entro i 5 gg (visto che, nel nostro caso, i contenitori vengono chiusi al momento del ritiro)??.
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Messaggio  fabio65 Gio Lug 24, 2014 9:33 am

Non sono per niente convinto della interpretazione di bz8.
Il momento della chiusura del contenitore ha attinenza con la decorrenza dei tempi di smaltimento del contenitore chiuso, non con la registrazione di carico.
Cioè, appena chiudo un contenitore di rifiuti sanitari ho 5 giorni di tempo per smaltirlo se il quantitativo supera i 200 litri, 30 giorni se il quantitativo è inferiore ai 200 litri.
Ma nel frattempo questo contenitore è stato riempito con dei rifiuti, quindi c'è stata la produzione del rifiuto (anche se non sufficente a riempire il contenitore).
Quindi deve essere fatta entro 5 giorni la registrazione di carico del rifiuto prodotto.
Se l'interpretazione di bz8 fosse corretta, avremmo sempre una unica operazione di carico ed una unica operazione di scarico.
Inoltre se avviene una ispezione nella quale si accerta la presenza di un contenitore pieno e quindi già chiuso, ed un contenitore a metà, la verifica sul registro di carico e scarico sarà fatta solo sul peso del contenitore pieno ignorando quello a metà o su tutta la quantità di rifiuto in giacenza?
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Messaggio  fantalele 4.0 Gio Lug 24, 2014 10:47 am

Confermo quanto dice Fabio, la registrazione di un 18.01.03* deve essere fatta entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto, a prescindere se si chiude il contenitore o no!!!!!!!!!

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Messaggio  Lu-iS Gio Lug 24, 2014 11:46 am

fantalele 3.0 ha scritto:Confermo quanto dice Fabio, la registrazione di un 18.01.03* deve essere fatta entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto, a prescindere se si chiude il contenitore o no!!!!!!!!!

Penso!
nel bidone per rifiuti a rischio infettivi, aperto, mi cadono gli occhiali, il bisturi o altro oggetto, cosa faccio li definisco rifiuti e non li recupero? oppure "finchè non chiudo il contenitore, scrivo: la data, firma, l'U.O. di provenienza ..." come accade per i contenitori delle autombulanze, di chi si occupa di assistenza domiciliare,...
posso ancora recuperare gli oggetti involontariamente caduti, ed in caso di controlli attenermi alla definizione di rifiuto?
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Messaggio  -bz8- Gio Lug 24, 2014 12:31 pm

Rilancio, e riporto l'Art.8, comma 3, punto a) così ne discutiamo insieme.

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

Dunque, in quest'articolo leggo che "IL DEPOSITO TEMPORANEO PUO' AVERE UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE GIORNI DALLA CHIUSURA DEL CONTENITORE", quindi interpreto (interpreto) la volontà del legislatore di indicare la data di FINE DEL DEPOSITO TEMPORANEO dopo 5 giorni dalla chiusura. Conseguentemente ne capisco che la data di INIZIO DEL DEPOSITO TEMPORANEO è la data di chiusura del contenitore; il tempo massimo tra l'INIZIO e la FINE del D.T. deve quindi essere max 5 giorni.
Faccio un'ulteriore ragionamento:
Questa particolare categoria di rifiuti, per i rischi che comporta nella manipolazione, non può effettivamente venir pesata nel momento esatto in cui produco il rifiuto (es.: faccio un prelievo di sangue, tolgo l'ago e lo getto nel contenitore senza, ovviamente avere la possibiltà di pesarlo).
Sembrerebbe che l'intenzione del legislatore sia quella di tutelare la sicurezza degli operatori evitando manipolazioni inutili del rifiuto (che in strutture sanitarie vengono prodotti con molta frequenza), quidni ci indica che il deposito temporaneo (e quindi la pesatura e l'annotazione in carico sul registro) inizino effettivamente quando il contenitore è stato chiuso.

E' inoltre pacifico che un contenitore di ROT, una volta pieno deve essere immediatamente chiuso e messo in carico sul registro, senza deroga alcuna.

Questo è il mio pensiero
Ciao
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Messaggio  fabio65 Gio Lug 24, 2014 12:57 pm

Purtroppo il mondo dei rifiuti è talmente vasto ed eterogeneo che si presta a varie interpretazioni senza che si possa avere la certezza di essere nel giusto (sistri docet.....)
Quindi la tua interpretazione bz8 potrebbe essere legittima.
Il problema, secondo me, è che si basa sulla uguaglianza tra il concetto di produzione del rifiuto e chiusura del contenitore, cioè fino a quando non si è chiuso il contenitore non ho prodotto rifiuto, quindi non mi decorrono i tempi di registrazione.
Ed è su questa uguaglianza che non mi trovo daccordo.
Il dpr 254/2003 che disciplina esclusivamente i rifiuti sanitari indica tempistiche in deroga al decreto 22/97 quando cita il deposito temporaneo (i famosi 5 o 30 giorni dalla chiusura del contenitore) ma fa riferimento specifico a tale decreto quando si passa alle registrazioni di carico e scarico.
E l'art. 12 comma 1 del dl 22/97 cita "produzione del rifiuto" no chiusura del contenitore, in quanto si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti speciali.
L'unica variazione è sui tempi di registrazioni ridotti a 5 invece che a 10 giorni per ovvi motivi.
Quindi secondo il mio punto di vista è una forzatura ritenere di poter effettuare una registrazione di carico anche dopo mesi di produzione del rifiuto solo perchè la modesta quantità impedisce la chiusura del contenitore.
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sanitari - Rifiuti sanitari carico e scarico Empty ... quando sono prodotti? ... tempi SISTRI?

Messaggio  Antonio1005 Gio Feb 16, 2017 6:11 pm

Scusate se riapro un discorso con due anni di ritardo, mi pare comunque che nulla può dirsi modificato rispetto al quadro normativo
Nel condividere il dubbio sulla data di produzione del rifiuto mi chiedo, ma in una struttura residenziale che produce pochi taglienti al giorno possiamo pensare di fare una registrazione di carico tutti i giorni per pochi grammi di rifiuto? Ne facciamo una ogni cinque giorni? In alcuni centri anziani questa è una situazione assolutamente reale.
Condivido però il fatto che in una situazione di questo tipo il contenitore potrebbe durare ben oltre il limite annuale del deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi e non è certamente opportuno tenere aperto un contenitore per così tanto tempo.
Sinceramente non so quale strada sia meglio percorrere, ritengo però non è accettabile un contenitore aperto per oltre un mese.
Altra questione che sto cercando di capire sono le tempistiche di registrazione SISTRI. Il 254 ci dice che La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni, la traslazione di tale obbligo dal 22/97 al 152/06 vale solo per il registro di carico e scarico o può dirsi estesa anche al carico e scarico SISTRI?
Nel manuale operativo sistri non mi sembra ci sia nulla in proposito, qualcuno ha indicazioni o esperienze in merito?
Grazie per ora
Antonio1005
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Messaggio  beltrale Sab Feb 18, 2017 12:21 pm

guarda secondo me la cadenza è comunque mensile.. indipendentemente da orpelli quali il chiudre o meno la scatola..

l'onere della prova resta sempre al produttore

quindi se tu la chiudi una volta l'anno, continuando a registrare il carico con cadenza settimanale/mensile secondo me ti spari sui piedi da solo..


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