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Sanzione per mancata conservazione in cantiere di prima copia formulario
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
Sanzione per mancata conservazione in cantiere di prima copia formulario
Ciao,
vi comunico quanto riferito da una ditta edile A che ha operato con subappalto in un cantiere inferiore ai 6 mesi gestito dalla ditta B.
La ditta A stava trasportando i rifiuti prodotti dal suo lavoro con formulario, erano agganciate tutte e 4 le copie in attesa di scaricare il rifiuto all'impianto.La ditta A è autorizzata al trasporto in conto proprio.
E' stata fermata dalla polizia provinciale di Modena che gli ha applicato una sanzione di 500€ perchè a loro dire, la prima copia del formulario doveva essere conservata in cantiere e non nel blocchetto dei formulari.
Vi risulta che gli edili devono trasportare i propri rifiuti senza la prima copia del formulario inserita nel blocchetto?
Premetto che non ho visto il testo della sanzione.
Grazie dei vostri contributi
vi comunico quanto riferito da una ditta edile A che ha operato con subappalto in un cantiere inferiore ai 6 mesi gestito dalla ditta B.
La ditta A stava trasportando i rifiuti prodotti dal suo lavoro con formulario, erano agganciate tutte e 4 le copie in attesa di scaricare il rifiuto all'impianto.La ditta A è autorizzata al trasporto in conto proprio.
E' stata fermata dalla polizia provinciale di Modena che gli ha applicato una sanzione di 500€ perchè a loro dire, la prima copia del formulario doveva essere conservata in cantiere e non nel blocchetto dei formulari.
Vi risulta che gli edili devono trasportare i propri rifiuti senza la prima copia del formulario inserita nel blocchetto?
Premetto che non ho visto il testo della sanzione.
Grazie dei vostri contributi
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
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Età : 44
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
Re: Sanzione per mancata conservazione in cantiere di prima copia formulario
500 euro è un importo che non mi dice nulla, sarebbe utile conoscere l'articolo di legge ai sensi del quale è stata comminata la sanzione amministrativa.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Sanzione per mancata conservazione in cantiere di prima copia formulario
come dice Admin, sarebbe utile sapere quale articolo hanno applicato e poi,lauramantova ha scritto: ........... gli ha applicato una sanzione di 500€ perchè a loro dire, la prima copia del formulario doveva essere conservata in cantiere e non nel blocchetto dei formulari.
visto che:
a) si tratta di un cantiere edile (sprovvisto d'ufficio sicuramente);
b) si tratta di un trasporto di propri rifiuti (quindi il trasporto è fatto dallo stesso produttore del rifiuto) e l'art. 193 del DLgs 152/2006, al co. 2 recita: Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite .... omissis.; (quindi, trattandosi di trasporto di "propri rifiuti" il co. 2 è rispettato perchè la 1^ copia E' presso il produttore);
c) in tutti quei casi di piccoli interventi nei quali si effettua il trasporto dei rifiuti terminato il lavoro e, quindi, chiuso il cantiere
chiedere:
"ma a chi (...azz) avrei dovuto lasciare la prima copia?"
La prossima volta la strappo dal blocco e la nascondo sotto il sedile; così non si pongono il problema....
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
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Età : 69
Località : veneto
mi farò dire quale articolo hanno indicato nella sanzione
Ciao,
grazie dei vostri contributi.Cerco di ricontattare la ditta per farmi dire che articolo è indicato nella sanzione.
Mi interessava verificare con voi che il comportamento corretto fosse quello di conservare la prima copia insieme alle altre sul furgone della ditta in appalto che svolge il ruolo di produttore.
Al cantiere (cioè alla ditta principale che segue i lavori) si può sempre dare una fotocopia della quarta copia per attestare l'avvenuto smaltimento.
Saluti
Laura
grazie dei vostri contributi.Cerco di ricontattare la ditta per farmi dire che articolo è indicato nella sanzione.
Mi interessava verificare con voi che il comportamento corretto fosse quello di conservare la prima copia insieme alle altre sul furgone della ditta in appalto che svolge il ruolo di produttore.
Al cantiere (cioè alla ditta principale che segue i lavori) si può sempre dare una fotocopia della quarta copia per attestare l'avvenuto smaltimento.
Saluti
Laura
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 44
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
Re: Sanzione per mancata conservazione in cantiere di prima copia formulario
Premesso il fatto che, prima di tutto sarebbe utile leggere il verbale e capire in base a quale articolo sono stati sanzionati, la questione è solo apparentemente formale
Secondo le norme vigenti quando un rifiuto è in viaggio deve essere accompagnato da 3 copie del FIR, visto che l 1° copia originale deve rimanere presso la sede/l'unità operativa in cui questo rifiuto è stato prodotto.
Quindi se il sig. XY ha prodotto il rifiuto presso il cantiere di vattelapesca avrebbe dovuto lasciare la 1 copia del FIR presso tale cantiere, viaggiare con le 3 copie staccate e ritornare indietro al cantiere con la 4° copia da spillare alla 1° e a quella che gli tocca come trasportatore.
Ho detto avrebbe dovuto nel senso di rispettare alla lettera il dettato normativo.
In termini pratici e operativi se il camionista fossi stato io, avrei fatto così:
1) compilato il FIR in cantiere in tutte e 4 le copie
2) staccato le 3 copie ufficiali "di viaggio" da tenere nel cruscotto insieme a tutti i documenti da esibire in caso di controllo
3) messo il blocchetto dei FIR con tutte le prime copie "aperte" sotto il sedile
Poi, può anche darsi che gli accertatori avessero uno spasmodico bisogno di 500 € (con la spending review che incombe...) o meglio ancora che dovessero andare ad incrementare il numero di "reati ambientali" scoperti e sgominati come da rapporto annuale delle forze dell'ordine.
Secondo le norme vigenti quando un rifiuto è in viaggio deve essere accompagnato da 3 copie del FIR, visto che l 1° copia originale deve rimanere presso la sede/l'unità operativa in cui questo rifiuto è stato prodotto.
Quindi se il sig. XY ha prodotto il rifiuto presso il cantiere di vattelapesca avrebbe dovuto lasciare la 1 copia del FIR presso tale cantiere, viaggiare con le 3 copie staccate e ritornare indietro al cantiere con la 4° copia da spillare alla 1° e a quella che gli tocca come trasportatore.
Ho detto avrebbe dovuto nel senso di rispettare alla lettera il dettato normativo.
In termini pratici e operativi se il camionista fossi stato io, avrei fatto così:
1) compilato il FIR in cantiere in tutte e 4 le copie
2) staccato le 3 copie ufficiali "di viaggio" da tenere nel cruscotto insieme a tutti i documenti da esibire in caso di controllo
3) messo il blocchetto dei FIR con tutte le prime copie "aperte" sotto il sedile
Poi, può anche darsi che gli accertatori avessero uno spasmodico bisogno di 500 € (con la spending review che incombe...) o meglio ancora che dovessero andare ad incrementare il numero di "reati ambientali" scoperti e sgominati come da rapporto annuale delle forze dell'ordine.
isamonfroni- Moderatrice
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