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I rifiuti assimilati fuori dalla Tari

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Messaggio  SA82 Mar Mar 11, 2014 11:46 am

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Decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 6 marzo 2014, n. 54), art. 2, comma 1, lettera e) si evince che: "al comma 649 l'ultimo periodo e' soppresso".
La nuova tariffa rifiuti (Tari) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
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Messaggio  SA82 Mar Mar 11, 2014 1:22 pm

Quindi amici del forum, a seguito della pubblicazione del Dl 06.03.2014 n. 16, risultando abrogato l'ultimo periodo del comma 649, risulta che la nuova tassa rifiuti Tari non sia dovuta per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, non lo era già per quelli speciali in senso stretto .
Praticamente, all'interno della mia azienda che produce sia rifiuti assimilati sia rifiuti speciali (essendo anche impianto di gestione rifiuti), se continuo a gestire i rifiuti, seppur assimilati agli urbani, come rifiuti speciali e quindi con conferimento presso terzi a recupero non sarò più un soggetto tassabile?
Proprio in questi giorni stavo, di contro, cercando di farmi posizionare in azienda, o nelle immediate vicinanze, delle campane per la raccolta differenziata andando a definire la gestione del rifiuto assimilato (carta, cartone e similari; imballaggi quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili; sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; accoppiati di carta plastificata, carta adesiva e simili) ad opera dell'azienda municipalizzata comunale.
Ma se non sono più i Comuni ad avere facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero bensì la Tari non è dovuta, e basta, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, continuo ad operare come fino ad ora fatto avviando i rifiuti assimilati a recupero e non avendo più aree soggette a Tari.
C'è qualcosa che mi sfugge??
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Messaggio  Admin Mar Mar 11, 2014 1:43 pm

SA82 ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 6 marzo 2014, n. 54), art. 2, comma 1, lettera e) si evince che: "al comma 649 l'ultimo periodo e' soppresso".
La nuova tariffa rifiuti (Tari) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Come si arriva a questa conclusione?
A me sembra l'esatto contrario. Non è dovuta per le aree in cui vi è produzione di rifiuti speciali. E' invece dovuta per le aree in cui si producono rifiuti assimilabili agli urbani, e se prima era prevista la possibilità di riduzioni per i produttori che dimostravano di averli avviati a recupero a proprie spese, ora non è più così.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  in  conformita' alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune, con  proprio  regolamento,  puo'  prevedere  riduzioni  della   parte variabile  proporzionali  alle  quantita'  che  i  produttori  stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

P.S. Il link corretto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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Messaggio  Admin Mar Mar 11, 2014 1:58 pm

Mi rispondo da solo:

perchè resta in vigore il comma 661:

661. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero.

e la circolare diventa carta straccia.
Però detta così non vuol dire nulla, va comunque recepita nei regolamenti comunali per precisare in che modo ed in che misura si determini una riduzione (della parte variabile) della TARI.

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Messaggio  SA82 Mar Mar 11, 2014 2:31 pm

Admin alla conclusione espressa prima "La nuova tariffa rifiuti (Tari) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero" arrivo perchè rimane in vigore il 661 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)" che testualmente dice "661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".. ho aggiunto a quanto inserito nel comma 661 "agli urbani".
Ora in merito al comma 649 "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
rimane confermato, che non risultano soggette a Tari quelle superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti speciali per i quali è il produttore ad avere l'obbligo di gestirli, conformemente alla normativa vigente.
Quindi
_aree in cui produco rifiuti speciali, non risultano soggette a Tari
_aree che producono rifiuti assimilati agli urbani, "il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".. e su questo ultimo punto, se dimostro di aver avviato tutti i rifiuti assimilati agli urbani a recupero presso impianti terzi.. non sono soggetto sottoposto a tributo-non ho aree soggette a tassazione..??
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Messaggio  Admin Mar Mar 11, 2014 4:01 pm

SA82 ha scritto:_aree in cui produco rifiuti speciali, non risultano soggette a Tari
Si.
SA82 ha scritto:__aree che producono rifiuti assimilati agli urbani, "il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero".. e su questo ultimo punto, se dimostro di aver avviato tutti i rifiuti assimilati agli urbani a recupero presso impianti terzi.. non sono soggetto sottoposto a tributo-non ho aree soggette a tassazione..??
Attendiamo la conversione in legge del decreto.
Sicuramente ci rimetteranno mano perchè scritta così è di difficile applicazione pratica.

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Messaggio  Admin Lun Mar 31, 2014 1:42 pm

Gli emendamenti presentati ad oggi alla Camera:

2.61.
  Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) Al comma 649, al secondo periodo sostituire le parole «il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero» con le parole «il comune esenta dalla parte variabile i produttori che dimostrino di aver provveduto al loro recupero»;
   e-bis. il comma 661 è soppresso.

2.62.
  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale»;
   e-bis) il comma 661 è soppresso.

2.63-2.64-2.65-2.66-2.67-2.68
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.

2.65.
Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) il comma 661 è soppresso.

2.69. 
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 652, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

2.70-2.71-2.72-2.73
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».

2.75-2.76-2.77
  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 661 è così sostituito:
  «661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»

2.78.
Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   e-bis) dopo il comma 661 sono inseriti i seguenti:
  «661-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.
  661-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».




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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Mar 31, 2014 5:18 pm

Admin ha scritto:
SA82 ha scritto:_aree in cui produco rifiuti speciali, non risultano soggette a Tari
Si.
era già così anche per la TIA / TARES: bastava presentare richiesta (al comune o al gestore della tariffa), allegando i relativi FIR.
Io personalmente ho sempre fatto richiedere, da regolamento, la presentazione del MUD, in modo da sincerarmi dell'effettivo "autosmaltimento" (mi è successo in passato di aver visto esoneri totali della parte variabile sulla base di un FIR per 50 kg di 150106, e poi ritrovarmi lo svuotamento di 10 cassonetti pienti 2 volte la settimana).
SA82 ha scritto:__aree che producono rifiuti assimilati agli urbani, "il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero".. e su questo ultimo punto, se dimostro di aver avviato tutti i rifiuti assimilati agli urbani a recupero presso impianti terzi.. non sono soggetto sottoposto a tributo-non ho aree soggette a tassazione..??
Attendiamo la conversione in legge del decreto.
Sicuramente ci rimetteranno mano perchè scritta così è di difficile applicazione pratica.[/quote]
Non sono al corrente degli ultimissimi sviluppi normativi, ma in teoria, tutto quello che non è produttivo nel senso di produzione di beni è cmq soggetto a TARI (uffici, spogliatoi, mens, bagni, ecc.).

Avendo messo in piedi un sistema con identificazione di ogni singolo conferimento, ho bypassato a monte il problema: hai 1 contenitore della plastica, e hai fatto anche 1 solo svuotamento --> paghi per intero la TARI.

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Messaggio  Supremoanziano Lun Mar 31, 2014 5:45 pm

Gabriele Stefani ha scritto:Io personalmente ho sempre fatto richiedere, da regolamento, la presentazione del MUD, in modo da sincerarmi dell'effettivo "autosmaltimento" (mi è successo in passato di aver visto esoneri totali della parte variabile sulla base di un FIR per 50 kg di 150106, e poi ritrovarmi lo svuotamento di 10 cassonetti pienti 2 volte la settimana)

Permettimi una domanda: per le imprese fino a 10 dipendenti che non sono obbligate a dichiarare i NP nel MUD come fai?
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Messaggio  cirillo Lun Mar 31, 2014 5:54 pm

Supremoanziano ha scritto:Permettimi una domanda: per le imprese fino a 10 dipendenti che non sono obbligate a dichiarare i NP nel MUD come fai?
Si presentano i FIR; è una prassi normale.

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Messaggio  Supremoanziano Mar Apr 01, 2014 8:49 am

cirillo ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Permettimi una domanda: per le imprese fino a 10 dipendenti che non sono obbligate a dichiarare i NP nel MUD come fai?
Si presentano i FIR; è una prassi normale.
Si, questo l'avevo capito ma mi sembrava che escludesse la presentazione dei FIR per privilegiare il MUD.
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Apr 01, 2014 11:20 am

Supremoanziano ha scritto:
cirillo ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Permettimi una domanda: per le imprese fino a 10 dipendenti che non sono obbligate a dichiarare i NP nel MUD come fai?
Si presentano i FIR; è una prassi normale.
Si, questo l'avevo capito ma mi sembrava che escludesse la presentazione dei FIR per privilegiare il MUD.
Io non ho parlato di esclusione, ho parlato di preferenza.
Fermo restando che il problema è stato bypassato con la personalizzazione del servizio (stile contratti telefonici: paghi per quello che produci, nel pieno rispetto del principo "chi inquina paga").

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Messaggio  Hatshepsut Dom Apr 06, 2014 10:59 am

Se non sbaglio l'ultima versione nel Dl 16/2014 sarebbe questa:
Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti: e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
  e-bis) il comma 661 è abrogato.


Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Perché non è possibile prevedere che ciascuna PIVA debba avere appropriata "convenzione" con il comune per lo smaltimento dei propri dei rifiuti (e quindi coeff. da dpr 158/99 o smi o altro) fatto salvo che l'azienda ritenga un proprio smaltitore  più conveniente e di cui dovrà dichiarare generalità e produrre FIR annuali di smaltimento?
Gli introiti da convenzione non rientrano nel PEF comunale dei rifiuti se ricordo bene, ma nel bilancio generale sì; le aziende si vedono riconoscere una detrazione totale delle aree produttive a fronte di un servizio reso (dal comune o pagato in proprio); le frazioni di assimilati sono generalmente più apprezzabili anche sul lato della vendita rispetto a quelle del non domestico; il "chi inquina paga" è rispettato, l'avvio a recupero come prima gerarchia di trattamento pure; l'informativa per le imprese decisamente più semplice.

1 PIVA = 1 convenzione:
Uffici+mense+spogliatoi+negozi = sacco a pois (è una ipotesi!!!) e TARI sia fissa che variabile
Magazzini+esposizioni+laboratori, ecc.= ritiro di NP concordato da convenzione (o conferimento in piattaforma autorizzata il giorno xxxxxx, con FIR, iscr. Albo Gestori se >30Kg/l giorno) o FIR con proprio smaltitore e TARI solo fissa sull'intera metratura dell'azienda.
Cosa non è corretto e mi sfugge?
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Messaggio  Admin Lun Apr 07, 2014 2:16 pm

Oltre all'emendamento segnalato, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato anche il seguente:

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»
2. 69. Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

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Messaggio  Admin Lun Apr 07, 2014 2:19 pm

Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Già adesso i coefficienti di produzione sono parametrati al tipo di attività svolta nei locali ed il coefficiente di un magazzino è ben diverso da quello di una rosticceria.

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Messaggio  Hatshepsut Lun Apr 07, 2014 9:23 pm

Admin ha scritto:
Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Già adesso i coefficienti di produzione sono parametrati al tipo di attività svolta nei locali ed il coefficiente di un magazzino è ben diverso da quello di una rosticceria.

Vero! ma se non sbaglio TARES prima e TARI ora, prevedono una sola tariffa in base a cod. ATECO quindi se sono ad es. una rosticceria (piccola) con un magazzino (grande) pagherò tutto con coefficiente unico, cioè quello della rosticceria. Così almeno si comporta il mio Comune. o no?
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Apr 08, 2014 7:44 am

Hatshepsut ha scritto:
Admin ha scritto:
Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Già adesso i coefficienti di produzione sono parametrati al tipo di attività svolta nei locali ed il coefficiente di un magazzino è ben diverso da quello di una rosticceria.

Vero! ma se non sbaglio TARES prima e TARI ora, prevedono una sola tariffa in base a cod. ATECO quindi se sono ad es. una rosticceria (piccola) con un magazzino (grande) pagherò tutto con coefficiente unico, cioè quello della rosticceria. Così almeno si comporta il mio Comune. o no?
Le categorie sono quelle definite dal DPR 158/99: 30 per comuni con piu' di 5000 abitanti, 21 per gli altri. La categoria dovrebbe essere definita in base all'attivita' prevalente, ma poi vedo che ogni comune fa quello che vuole (in genere dipende dal gettito complessivo: e di questi tempi ..)

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Messaggio  Admin Ven Apr 11, 2014 1:43 pm

La Camera, dopo avere votato la questione di fiducia posta dal Governo e aver svolto l'esame degli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:
«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

e-quater) il comma 661 è abrogato;


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Messaggio  zesec Lun Mag 05, 2014 9:42 am

Il ddl ha avuto il via definitivo dal Senato.
Quindi è con il regolamento sulla tariffa che viene risolta definitivamente l'annosa questione (disciplinata fino a qualche tempio fa dalla contestata formulazione dell'art. 195 comma 2 lett. e) del TUA) su quali siano le aree dove si producono rifiuti che non sono assimilabili?
Admin, questa è roba che attende un tuo commento...
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Messaggio  Admin Lun Mag 05, 2014 10:01 am

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Va bene, era già possibile.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
La facoltà di assimilazione è sempre stata una prerogativa dell'ente locale, fatti salvi i vincoli stabiliti da norme di rango primario e, nelle more dell'emanazione del decreto di competenza dello Stato, tenuto conto dei criteri (solo qualitativi) dettati dalle previgenti norme regolamentari e tecniche.
Interessante l'ultimo passaggio, che estende il divieto di assimilazione anche ai magazzini delle attività per le quali sia determinata la non assimilazione.
Il problema è che spesso i Comuni, nei propri regolamenti, dicono poco o nulla.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa, invece, è una novità assoluta.

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Messaggio  zesec Lun Mag 05, 2014 10:39 am

Già. E laddove i regolamenti comunali (quelli fatti bene) prevedevano già sanzioni amministrative per questa condotta? In attesa di eventuale adeguamento del regolamento ci sarà una doppia sanzione o prevarrà quella penale?
PS. potremmo chiederlo al moderatore della sezione sanzioni, ma... sono sicuro che non lo sa!
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Messaggio  Hatshepsut Mar Mag 06, 2014 10:14 pm

Admin ha scritto:Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Va bene, era già possibile.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
La facoltà di assimilazione è sempre stata una prerogativa dell'ente locale, fatti salvi i vincoli stabiliti da norme di rango primario e, nelle more dell'emanazione del decreto di competenza dello Stato, tenuto conto dei criteri (solo qualitativi) dettati dalle previgenti norme regolamentari e tecniche.
Interessante l'ultimo passaggio, che estende il divieto di assimilazione anche ai magazzini delle attività per le quali sia determinata la non assimilazione.
Il problema è che spesso i Comuni, nei propri regolamenti, dicono poco o nulla.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa, invece, è una novità assoluta.

Sicuramente non riesco io a tirare le somme ma il quadro sarebbe:
- le delibere di assimilazione - per gli aspetti qualitativi - si rifanno tutte a elenco rifiuti da Del. Int.le 27.07.1984 = no CER  quindi come è possibile stabilire le diverse attività dalle quali decadono molti degli scarti di produzione industriali ed artigianali considerati assimilati?
Relativamente al limite quantitativo le formule di calcolo sono del tipo Sono assimilati […] compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con superficie superiore a 5000 mq  dove il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 0,80% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

- Se interpreto giusto chi produce poco è assimilato e quindi tassato con riduzione pur dovendosi preoccupare dello smaltimento secondo Dlgs,152; chi invece produce tanto è escluso e paga solo il proprio smaltimento?
E' chiaro invece che qualora non siano previsti limiti quantitativi la delibera è illegittima, così come chiarito dalla Cassazione sez. tributaria (sentenza 9631/2012).

- Poi c'è sentenza del Consiglio di Stato 4756 del 26/09/2013 (è vero che riguarda nel merito i passaggi da TARSU a TIA) che nella sostanza supera il garbuglio di rimandi e decreti attuativi mai usciti, stabilendo che la volontà dei regolamenti europei immediatamente in vigore negli stati membri, è quella di considerare non assimilabili i rifiuti da produttivo - diciamo i criteri dell'art. 195, c2, lettera e) - quindi ancora una volta esclusione e non riduzione?

- Infine leggo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] che entro il 30/06 dovrebbe uscire a cura MinAmbiente un regolamento sulle tariffe Tari.
Qualcuno ha notizie più complete?
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Messaggio  Hatshepsut Dom Mag 31, 2015 11:12 am

Chiedo scusa, è tempo di nuovi bollettini TARI e al 3° anno di rimaneggiamenti legislativi ho un po’ di confusione...

Dopo attenta lettura di [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e ipotizzando  la normale amministrazione, ho dedotto che:
- locali produttivi e magazzini pertinenti (non ho capito la distinzione tra quelli di materie prime=esclusi  e quelli di prodotti finiti=non esclusi, ma mi ci applico meglio) con rifiuti speciali = no TARI
- l’esclusione delle sole aree dei macchinari (molto utilizzata) deve essere rivista in quanto non tiene conto di quel “in via continuativa e prevalente” e “presenza umana irrilevante"
- se ci sono assimilati: previa delibera di assimilazione “aggiornata” con cod. CER e quantità e rientro nei parametri = si TARI
- se ci sono assimilati ma non rientro nei parametri per quantità = si TARI per la parte che è coperta da delibera di assimilazione e no TARI per la parte eccedente (calcolo da fare sulle quantità a consuntivo e non sui mq, secondo me molto complicato!?)
- se ci sono assimilati che avvio a recupero = si TARI ma con riduzione (calcolata sulla sola tariffa variabile)
- se ci sono assimilati senza servizio porta/porta ma con obbligo di conferimento al Centro di raccolta = iscrizione Albo Gestori (ma perché devo essere obbligato a farla?? Inoltre io chiedo iscrizione per cer 15... e al centro di raccolta ritirano solo 20....), mezzo idoneo (potrei anche non averlo), max 30 kg/lt giorno, FIR (che nessuno mi firmerà) = TARI   si o no?
- se ci sono assimilati carta/cartone e io ho solo imballaggi terziari di carta/cartone che ovviamente smaltisco per mio conto con ditta autorizzata e fingiamo che non riceve in R13 ma in D = TARI   si o no?

Ma non era più semplice dire: tariffa fissa si sempre, variabile (se da produttivo, assimilati smaltiti in c/proprio) esclusa.

Comunque sia, sbaglio qualcosa o ci sono altre variabili da tenere in conto? (01/06 a parte)

pace
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Messaggio  ri-cicla Mer Ott 07, 2015 7:06 pm

Chiedo un' illuminazione: ma se nel regolamento comunale inseriscono solo "sostanze assimilate ai rifiuti urbani" e fanno una lista di vari scarti, da dove si evince l'assimilazione senza inserire un criterio di quantità?
Ho tra i miei clienti un deposito di materiale ferroso nuovo (no scarti o rifiuti di ferro) che vende, produce come rifiuti pezzi di fil di ferro i quali servono per legare bacchette in ferro ed altro, ed imballaggi in plastica. Il comune ha redatto il regolamento tari e li ha inseriti in una lista di materiali ssimilati, ma il ritiro di questi rifiuti lo facciamo noi. Ha diritto ad una riduzione o esenzione visto che su tutta la superficie non si creano altri tipi di rifiuti?
grazie
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