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Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
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Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Attendiamo la pubblicazione in GU e la legge di conversione: http://www.agi.it/politica/notizie/201312031934-pol-rt10278-terra_dei_fuochi_in_carcere_chi_brucia_rifiuti
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
la legge di conversione è un altra cosa ... forse volevi dire la pubblicazione del decreto
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Penso volesse dire proprio ciò che ha scritto, essendo un decreto deve essere convertito dal parlamento nei tempi previsti 60 gg (o prorogato all'italiana).
OT on: più o meno tutti gli articoli delle testate on line esordiscono con "d'ora in poi è reato bruciare i rifiuti"..... Azz hanno messo fuori legge i termocosi....OT ironico OFF.
OT on: più o meno tutti gli articoli delle testate on line esordiscono con "d'ora in poi è reato bruciare i rifiuti"..... Azz hanno messo fuori legge i termocosi....OT ironico OFF.
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Gli uomini malvagi sopravvivono alle loro gesta. I buoni vengono selpolti insieme alle loro ossa. -- William Shakespeare- "Giulio Cesare"
marcosperandio- Moderatore
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
si, ora va bene ... con la correzione
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
io onestamente vedo un trend nella politica italiana:
insomma, penso che siamo tutti d'accordo, credo, che in alcune zone d'Italia la situazione ambientale, della gestione dei rifiuti in particolare, sia in condizioni indecenti. però, secondo voi, quanto servirà questo decreto? quanto rimarrà "grida manzoniana", senza effetti pratici?
- ogni tanto si introduce qualche forma di reato sull'onda dell'emotività, generando un corpus giuridico abbastanza disomogeneo
- a fare una legge e presentarsi in conferenza stampa si fa poca fatica, a impostare un piano di controlli realmente efficace no. e forse paga meno politicamente
insomma, penso che siamo tutti d'accordo, credo, che in alcune zone d'Italia la situazione ambientale, della gestione dei rifiuti in particolare, sia in condizioni indecenti. però, secondo voi, quanto servirà questo decreto? quanto rimarrà "grida manzoniana", senza effetti pratici?
tfrab- Utente Attivo
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Concordo.
Dal sito del governo:
"La Presidenza del Consiglio comunica che:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente, e dei ministri dell’Interno, Angelino Alfano, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, dell’Ambiente e tutela del territorio e del Mare, Andrea Orlando, dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi” e altre emergenze ambientali e industriali. Il piano interviene a tutela dell’ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni. Si prevedono il monitoraggio e la classificazioni dei suoli, l’accertamento dello stato d’inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l’accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della “terra dei fuochi”.
Il piano sarà attuato in stretto raccordo con la Regione Campania. Per questo motivo il suo presidente, Stefano Caldoro, ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge, infine, stabilisce che possa essere utilizzato, su richiesta dei prefetti, personale messo a disposizione dalla Difesa.
Classificazione dei suoli coltivabili
Si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (con pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari di quella regione.
Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (Arpa Campania) svolgono le indagini tecniche per la mappatura secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei ministri delle Politiche agricole, dell’Ambiente e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania che sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
È urgente e fondamentale acquisire una fotografia ufficiale della situazione attraverso una mappatura delle aree che individui quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione della coltivazione. I risultati scientifici consentiranno di perimetrare definitivamente i terreni così da sfatare per sempre e una volta per tutte gli infondati timori che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all'agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento. Attraverso questo strumento normativo potranno inoltre essere coordinati e raccordati utilmente tutti i dati conoscitivi già a disposizione ma che necessitano di essere coordinati e unificati. I possessori dei terreni devono consentire l’accesso per le indagini scientifiche; altrimenti vengono inseriti nella lista “no food”.
Accelerazione e semplificazione per interventi e spesa pubblica per bonifiche
Viene costituito un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell’area della regione Campania.
L’azione della Commissione ha lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l’attuazione degli interventi di bonifica dei territori. Sarà così possibile per la realizzazione degli stessi fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto Istituzionale di sviluppo proprio al fine di accelerare e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede inoltre la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del Piano operativo regionale Campania 2007-2013 (fondi strutturali), del Piano di Azione e Coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
Se i delitti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa, o comunque di un'attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive - nella sostanza e nella prassi applicativa - di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
Informazioni sui terreni contaminati
Viene esteso l’obbligo informativo previsto dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari al fine di favorire un corretto raccordo tra l’Autorità giudiziaria e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari. In sostanza, se durante un’inchiesta si viene a sapere di un interramento di veleni, di uno sversamento illegale, i magistrati informeranno direttamente le istituzioni centrali e locali di quello che accade in modo tale da provvedere immediatamente all’adozione delle iniziative di competenza (per esempio l’inibizione della distribuzione oppure le bonifiche).
Risanamenti ambientali e Ilva
Attesa l’importanza di far luogo al piano di risanamento ambientale (Aia), si prevede che al fine di fare attuazione allo stesso sia possibile ricorrere alle somme sottoposte allo stesso anche per reati diversi da quelli di natura strettamente ambientale. Si prevedono inoltre particolari norme di semplificazione e accelerazione procedimentale per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione dell’Aia.
Si prevedono inoltre particolari norme di semplificazione e accelerazione procedimentale per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione dell’Aia".
Dal sito del governo:
"La Presidenza del Consiglio comunica che:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente, e dei ministri dell’Interno, Angelino Alfano, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, dell’Ambiente e tutela del territorio e del Mare, Andrea Orlando, dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi” e altre emergenze ambientali e industriali. Il piano interviene a tutela dell’ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni. Si prevedono il monitoraggio e la classificazioni dei suoli, l’accertamento dello stato d’inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l’accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della “terra dei fuochi”.
Il piano sarà attuato in stretto raccordo con la Regione Campania. Per questo motivo il suo presidente, Stefano Caldoro, ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge, infine, stabilisce che possa essere utilizzato, su richiesta dei prefetti, personale messo a disposizione dalla Difesa.
Classificazione dei suoli coltivabili
Si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (con pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari di quella regione.
Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (Arpa Campania) svolgono le indagini tecniche per la mappatura secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei ministri delle Politiche agricole, dell’Ambiente e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania che sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
È urgente e fondamentale acquisire una fotografia ufficiale della situazione attraverso una mappatura delle aree che individui quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione della coltivazione. I risultati scientifici consentiranno di perimetrare definitivamente i terreni così da sfatare per sempre e una volta per tutte gli infondati timori che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all'agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento. Attraverso questo strumento normativo potranno inoltre essere coordinati e raccordati utilmente tutti i dati conoscitivi già a disposizione ma che necessitano di essere coordinati e unificati. I possessori dei terreni devono consentire l’accesso per le indagini scientifiche; altrimenti vengono inseriti nella lista “no food”.
Accelerazione e semplificazione per interventi e spesa pubblica per bonifiche
Viene costituito un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell’area della regione Campania.
L’azione della Commissione ha lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l’attuazione degli interventi di bonifica dei territori. Sarà così possibile per la realizzazione degli stessi fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto Istituzionale di sviluppo proprio al fine di accelerare e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede inoltre la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del Piano operativo regionale Campania 2007-2013 (fondi strutturali), del Piano di Azione e Coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
Se i delitti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa, o comunque di un'attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive - nella sostanza e nella prassi applicativa - di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
Informazioni sui terreni contaminati
Viene esteso l’obbligo informativo previsto dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari al fine di favorire un corretto raccordo tra l’Autorità giudiziaria e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari. In sostanza, se durante un’inchiesta si viene a sapere di un interramento di veleni, di uno sversamento illegale, i magistrati informeranno direttamente le istituzioni centrali e locali di quello che accade in modo tale da provvedere immediatamente all’adozione delle iniziative di competenza (per esempio l’inibizione della distribuzione oppure le bonifiche).
Risanamenti ambientali e Ilva
Attesa l’importanza di far luogo al piano di risanamento ambientale (Aia), si prevede che al fine di fare attuazione allo stesso sia possibile ricorrere alle somme sottoposte allo stesso anche per reati diversi da quelli di natura strettamente ambientale. Si prevedono inoltre particolari norme di semplificazione e accelerazione procedimentale per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione dell’Aia.
Si prevedono inoltre particolari norme di semplificazione e accelerazione procedimentale per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione dell’Aia".
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Ma possibile che con le decine (forse centinaia) di migliaia di leggi che abbiamo sia necessario sfornarne qualcuna nuova (e propagandistica) ogni santo giorno.
Concordo con Sperandio, da domani i termocosi sono tutti fuorilegge.
Tanto moltissima parte dell'opinione pubblica è già assolutamente certa che nei termovalorizzatori/inceneritori si brucino i rifiuti nello stesso modo identico con il quale si fanno i roghi dei cassonetti.... groan......
Concordo con Sperandio, da domani i termocosi sono tutti fuorilegge.
Tanto moltissima parte dell'opinione pubblica è già assolutamente certa che nei termovalorizzatori/inceneritori si brucino i rifiuti nello stesso modo identico con il quale si fanno i roghi dei cassonetti.... groan......
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Art. 3
Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del
bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del
bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Il disegno di legge di conversione del DL è stato approvato con modificazioni alla Camera e passa all'esame del Senato. Di seguito la versione aggiornata dell'articolo 3:
Articolo 3. (Combustione illecita di rifiuti).
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature.».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3. (Combustione illecita di rifiuti).
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature.».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 5 l'Assemblea di Palazzo Madama ha dato il via libera definitivo al ddl n. 1275 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (conosciuto come decreto-legge Terra dei fuochi e Ilva).
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Re: Novità dal cd decreto legge sulla "Terra dei fuochi"
La prima persona perseguita ai sensi dell'art. 256-bis: http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/terra-dei-fuochi-arrestato-brucia-rifiuti/notizie/589476.shtml
Che qualcuno sia agli arresti per reati ambientali, in Italia è già una notizia.
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