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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Promemoria primo messaggio :
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Ultima modifica di zesec il Ven Ott 11, 2013 10:04 am - modificato 2 volte.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00721401.pdf
sembra che sia stata approvata definitivamente ed in corso di pubblicazione
sembra che sia stata approvata definitivamente ed in corso di pubblicazione
magonero- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-10-29/decreto-sistri-congelato-mesi-115248.php?uuid=Abq9YQyI&fromSearch
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rossiross- Membro della community
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
uhm... congelato nel senso che per 10 mesi si continua ad appplicare il regime cartaceo, pur in presenza del Sistri attivo senza sanzioni (almeno in parte, mi pare...)... è quello che hanno deliberato alla Camera nella modifica al decreto-legge, come riportato nei post precedenti da zesec... poiché è stato approvato definitivamente, il Senato non ha apportato nessuna ulteriore modifica... e del resto, non ci sarebbe poi stato il tempo di approvare il decreto-legge prima della sua scadenza (60 giorni...).
Salute a tutti.
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cescal64- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Cara Ross...un raro caso di mattinata che inizia con buone notizie ...rossiross ha scritto: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-10-29/decreto-sistri-congelato-mesi-115248.php?uuid=Abq9YQyI&fromSearch
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RIchiudiamo i benedetti token nei cassetti e ne riparliamo ad estate 2014 inoltrata....
bcrick- Utente Attivo
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Località : Cagliari
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
AIUTOOO!!! Con tutti questi decreti e modifiche mi sono persa.
Ho letto il testo approvato dal Senato (che se ho capito bene è uguale a quello modificato qualche giorno fa dalla Camera) e non mi è chiaro quando parla di chi è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico: "dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi"
Ma scusate, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non sono obbligati ad aderire al SISTRI
Vuol dire che devono avere il registro fino a quando non utilizzano il sistri???
Ma subito dopo dice: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)"
Sarà che ieri sono stata in ufficio fino alle 22 e sono un po' bollita, ma sta cosa proprio non riesco a capirla...
Ho letto il testo approvato dal Senato (che se ho capito bene è uguale a quello modificato qualche giorno fa dalla Camera) e non mi è chiaro quando parla di chi è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico: "dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi"
Ma scusate, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non sono obbligati ad aderire al SISTRI
Vuol dire che devono avere il registro fino a quando non utilizzano il sistri???
Ma subito dopo dice: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)"
Sarà che ieri sono stata in ufficio fino alle 22 e sono un po' bollita, ma sta cosa proprio non riesco a capirla...
luanap- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
ho già iniziato la pratica di cancellazione dei siti ove produco/tratto rifiuti non pericolosi e della cancellazione dei mezzi per i rifiuti non pericolosi.... devo solo valutare il rimborso da chiedere:twisted:
magonero- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Quindi 10 mesi di doppio binario con tanti saluti alle semplificazioni................
simone1980- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
oppure 10 mesi di niente
erusservice- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
simone1980- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
...stando alla maschera più ferrato di te.......ma a parte gli scherzi attendiamo la pubblicazione in GU e (forse) la situazione si chiariràsimone1980 ha scritto:secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
Maverick- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
in gazzetta .... buona lettura....
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
link ?? http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=13G00169&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originarioPiazzaPulita ha scritto:in gazzetta .... buona lettura....
Mersi'. $ivuple'
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
beh sul decreto viene riportato che le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter non si applicano per i 10 mesi successivi al 1^ Ottobre..e il comma 3 del 260-bis parla di compilazione registro cronologico o scheda SISTRI...quindi secondo me in teoria si potrebbe anche non usare l'intero sistema... rimangono poi forti dubbi su come essere allineati quando finirà questo periodo transitorio, sul fatto che gli articoli in cui si parla di obbligo di utilizzo del sistema sono ancora in vigore, ecc, ecc.. siamo obbligati ad usarlo ma nessuno ci sanziona se non lo usiamo??? il succo del discorso mi sembra un pò questo... o no??simone1980 ha scritto:secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
Input- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Da una prima lettura mi sembra che vengano completamente ignorati i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi: non vengono citati nè come obbligati al Sistri, nè come obbligati al registro cartaceo.
Qualcuno mi quota?
Qualcuno mi quota?
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
SE e dico SE, come già discusso altrove nei gg scorsi ( www.sistriforum.com/t9975p45-la-circolare-di-chiarimento-sul-sistri#119411 ) , quelli del c. 8 sono dentro nei "trasportatori a titolo professionale" (in conseguenza di quella famosa Sentenza Europea), ebbene devono iscriversi e dovevano partire il 1° ottobre (spero di sbagliarmi ) MA a confutazione di ciò che ho appena detto sono stati richiamati in partenza al 03.03.14 dal Ministrorlando nella sua tenera circolare del 1° ottobre ... (spero di non sbagliarmi )Supremoanziano ha scritto:Da una prima lettura mi sembra che vengano completamente ignorati i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi: non vengono citati nè come obbligati al Sistri, nè come obbligati al registro cartaceo....
La follia è che per capire chi parte e quando, ci rimane il DM 20.03.13 (al quale però hanno tagliato l'art. 1 che aiutava ) e la lettura del DL 101 di fine agosto all'art. 11 c.2 +c.3 MA come modificati dalla L. 125 (quella di questa notte !) mi fa male la testa
questo obbligo te lo dice l'art. 12-bis appena inserito con L. 125Supremoanziano ha scritto:i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi non vengono citati ... come obbligati al registro cartaceo....
12-bis ha scritto:[omissis]
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[omissis]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Potrebbe essere.
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Non mi deludere non ti fermare ad "altri" ma prosegui nella lettura, quando la categoria da indefinita diventa definita ed il testo di Legge richiama "enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti" ... ma non rifiuti speciali, o propri, o propri con propri automezzi (i.e. comma 8 ) bensì DRACONIANAMENTE rifiuti, cioè TUTTI i rifiuti (anche quelli della moglie quando ha il mal di testa )Supremoanziano ha scritto:Potrebbe essere.
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
PS: feedback invece sulla prima parte del msg ? .. quella sbrodolata sul comma 8 ??12-bis ha scritto:[omissis]
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[omissis]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Scusate...sbaglio io o con l'art. 12 quater hanno modificato le tempistiche per la registrazione da parte degli intermediari?
Prima era; "per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa"
Ora è:" almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione"
Me la spiegate voi?
Grazie
Prima era; "per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa"
Ora è:" almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione"
Me la spiegate voi?
Grazie
ceresio18- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
ne parliamo (ci proviamo) qui www.sistriforum.com/t10121-sistri-sospeso-ed-ora#120934ceresio18 ha scritto:Scusate...sbaglio io o con l'art. 12 quater hanno modificato le tempistiche per la registrazione da parte degli intermediari?
... Me la spiegate voi?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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ceresio18- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Da quello che mi è parso di capire, se il decreto è stato convertito in legge, i rifiuti speciali NON pericolosi non sono più soggetti al sistri, ma continueranno ad utilizzare al cartaceo come fino ad oggi.
Giusto?
Giusto?
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fabio65- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
E' giusto, ma è rimasta la facoltà, per il ministero, di individuare, entro il 3 marzo 2013, ulteriori categorie di soggetti obbligati tra le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti (non pericolosi ovviamente, per gli altri sono già obbligati).
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Siccome la mia ditta è iscrittaAdmin ha scritto:E' giusto, ma è rimasta la facoltà, per il ministero, di individuare, entro il 3 marzo 2013, ulteriori categorie di soggetti obbligati tra le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti (non pericolosi ovviamente, per gli altri sono già obbligati).
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
1) Come recuperatore di rifiuti speciali NON PERICOLOSI
2) Come Produttore di rifiuti speciali PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
A questo punto quindi dovrei effettuare la cancellazione come recuperatore di RS NON PERICOLOSI o dovrei ancora attendere prima di farla?
TimeTravel_0- Membro della community
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
E rimane ancora oscuro cosa dovrà fare chi produce/gestisce/trasporta sia pericolosi che non pericolosi. A regime, una volta che SISTRI sarà operativo per tutti i soggetti obbligati (se mai arriverà quel giorno), si continerà col doppio binario NP cartaceo e Pericolosi SISTRI ?
Hieronymus- Utente Attivo
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Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
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